E’ esclusa la sussistenza di un patto di quota lite qualora avvocato e cliente si accordino sui compensi professionali successivamente alla conclusione del giudizio per cui sia stata prestata assistenza legale.
Detto accordo, infatti, non ha le caratteristiche del patto di quota lite medesimo, proprio in quanto stipulato alla conclusione di tutta l’attività difensiva svolta dall’avvocato.
Questo è il contenuto di una motivazione di merito a cui la Corte di cassazione ha inteso aderire con la sentenza n. 2169 depositata il 4 febbraio 2016 dichiarando inammissibile il ricorso presentato da un cliente avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da un legale per il pagamento dei propri compensi.
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