Accordo sindacale: irrilevanti i vizi formali del procedimento
Pubblicato il 20 marzo 2014
La Cassazione, con
ordinanza n. 6265 del 18.3.2014, ha confermato l’orientamento consolidato in forza del quale le
rinunce o transazioni aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro non rientrano nell’ambito di applicazione dell'art. 2113 c.c. (ex multis: Cass. 22105 del 19/10/2009; Cass. n. 4780 del 28/03/2003).
Quindi, sostiene la Suprema Corte, se le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro, anche se convenute in conciliazione raggiunta in sede sindacale, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2113 c.c., rimangono
irrilevanti gli eventuali vizi formali del procedimento di formazione della conciliazione sindacale, attesa la non impugnabilità della risoluzione consensuale del rapporto ex art. 2113 c.c. (Cass. n. 5940 del 24/03/2004).
Ne consegue che tutti i vizi formali contenuti nella transazione non possono assumere rilevanza alcuna.