La Legge di bilancio 2021 ha inserito i commi 3-bis e 3-ter all’articolo 31-ter del DPR n. 600/1973, i quali prevedono una compartecipazione del contribuente alle spese sostenute dall’Agenzia delle Entrate nel gestire le istanze di accordo bilaterale e di accordo multilaterale. La commissione viene determinata sulla base del fatturato complessivo del gruppo.
Il provvedimento prot. 297428 del 2 novembre 2021, dell'Agenzia delle Entrate, fornisce le modalità attuative della norma.
Innanzitutto va stabilito l’ambito soggettivo della materia ed il riferimento è al punto 1.1 del provvedimento 2016/42295 secondo il quale per impresa con attività internazionale si intende quella residente nel territorio dello Stato, che, in alternativa o congiuntamente:
Le suddette imprese possono accedere agli accordi preventivi in materia di:
- preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 7 dell'articolo 110 del TUIR;
- applicazione ad un caso concreto di norme concernenti l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
- applicazione ad un caso concreto di norme concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali.
È stabilito che per accedere alla procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi bilaterali o multilaterali, le imprese debbano presentare un’istanza in carta libera:
Il provvedimento 297428/2021 prevede che l'ammissibilità dell'istanza sia subordinata al pagamento da parte dell'impresa di una specifica commissione così determinata:
Si specifica che il fatturato complessivo del gruppo viene determinato in base all’ultimo bilancio consolidato disponibile alla data di presentazione dell’istanza.
Rinnovo – La richiesta di rinnovo degli accordi comporta il dimezzamento della commissione da versare.
Detta commissione, in caso di presentazione di più istanze di accordo preventivo bilaterale o multilaterale aventi a oggetto le medesime operazioni con Stati diversi, va versata per ciascuna istanza bilaterale o per ciascun Stato estero controparte dell’istanza multilaterale.
Come detto, la commissione va pagata, con modello F23, prima della presentazione dell’istanza per accedere alla stipula degli accordi: copia del versamento va allegato alla domanda.
Se la domanda viene respinta, la commissione sarà restituita all’impresa istante.
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