Acconto Iva. Istruzioni agli intermediari per il riversamento all’Erario
Pubblicato il 20 dicembre 2014
I contribuenti sottoposti agli
obblighi di versamento dell’Iva sono tenuti ad eseguire il pagamento dell’Imposta a titolo di
acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della Legge n.
405/1990.
Il versamento dell’Iva è effettuato mediante delega alle banche convenzionate, agli uffici postali o agli agenti della riscossione e, dal 2014, anche agli istituti di pagamento diversi dalle banche, comunque iscritti all’albo.
Tali enti sono poi tenuti ad effettuare il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti alla Banca d’Italia entro il successivo 31 dicembre.
L’Agenzia delle Entrate, con il
provvedimento n. prot. 162402 del 19 dicembre 2014, fissa i tempi e le modalità per il riversamento all’Erario delle somme percepite dai suddetti intermediari autorizzati a titolo di acconto Iva per il 2014 da parte dei contribuenti.
Tempi e modalità di riversamento
Il termine ultimo per il riversamento all’Erario di quanto incassato è fissato alle
14,50 del 31 dicembre 2014.
Entro tale data, gli intermediari autorizzati devono provvedere a riversare a Bankitalia - sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma - succursale, sulla contabilità speciale denominata “Agenzia delle Entrate - fondi della riscossione", le somme percepite a titolo di acconto dell’Iva nei giorni 22, 23, 24 e 29 dicembre 2014.
Stesso termine anche per le somme conferite con il sistema
I24 entro il giorno 29 dicembre 2014.