Il 27 dicembre di ogni anno i soggetti passivi Iva, a prescindere dalla periodicità mensile/trimestrale con la quale liquidano l’imposta, sono chiamati ad effettuare il versamento dell’Acconto Iva.
In pratica, i contribuenti che applicano l’Iva sono tenuti a versare al Fisco un acconto relativo all’imposta:
In questo modo, si effettua un anticipo del versamento del saldo Iva che sarà dovuto nell’anno di imposta successivo, al momento della presentazione della dichiarazione IVA annuale.
Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti, soggetti passivi Iva, quindi imprenditori e professionisti (ditte individuali, società di persone o di capitali, lavoratori autonomi, ecc.).
Sono, invece, esonerati tutti coloro che non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali.
Per esempio, sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva: gli agricoltori, i soggetti che adottano regimi forfetari di determinazione del reddito e gli enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini Iva (come ad esempio, i comuni che gestiscono l’erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore). Ancora non sono tenuti tutti coloro che hanno iniziato l’attività nel 2022 o che l’anno cessata (o la cessano) nel corso del 2022 e non devono effettuare alcuna liquidazione periodica dell'imposta relativa all'ultimo periodo dell'anno (mese/trimestre) in quanto in tale periodo non hanno eseguito alcuna operazione, come pure i soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.
NOTA BENE: Non sono poi obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulti un importo dovuto a titolo di acconto non superiore a 103,29 euro.
Esistono 3 metodi alternativi per determinare l’ammontare dell’acconto Iva dovuto. Ognuno dei metodi di calcolo presenta caratteristiche diverse e si presta ad essere utilizzato dai contribuenti che si trovano in particolari situazioni.
I metodi previsti dall’ordinamento tributario per il calcolo dell’acconto Iva sono i seguenti:
Il versamento dell’acconto IVA dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 in modalità esclusivamente telematica.
NOTA BENE: Si potrà compensare l’importo dovuto a titolo d’acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità.
L’importo non può essere rateizzato.
ATTENZIONE: A differenza di quanto è stabilito per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell’1%.
L’acconto versato deve essere, inoltre, sottratto all’Iva da versare per:
I codici tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti:
L’anno di imposta da riportare è quello per il quale si sta effettuando il versamento.
NOTA BENE: All’omesso o tardivo versamento dell’acconto IVA è applicabile una sanzione amministrativa del 30%; le violazioni possono comunque essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso.
La legge italiana, oltre a prevedere il pagamento dell’IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno, dispone che il versamento dell’imposta è effettuato tramite delega di pagamento agli intermediari convenzionati con l’Agenzia per i servizi F24/I24, quali: banche, Poste Italiane S.p.a., prestatori di servizi di pagamento non bancari, agenti della riscossione.
Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire, come disposto dall’articolo 6, comma 5-bis della Legge n. 405 del 1990, non oltre il successivo 31 dicembre di ogni anno.
NOTA BENE: In base alle citate convenzioni il termine cambia a seconda dei canali di versamento utilizzati dai contribuenti (cartaceo, telematico tramite servizi degli intermediari, telematico tramite servizi dell’Agenzia).
Con provvedimento firmato il 15 dicembre dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, vengono definite le modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto del mese di dicembre 2022.
È così sancito che – in deroga ai termini di riversamento previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24 - banche, poste, agenti della riscossione e gli altri intermediari convenzionati hanno tempo fino alle ore14,50 del 30 dicembre per riversare all’Erario gli acconti Iva pagati dai contribuenti loro tramite, nei giorni 22, 23 e 27 dicembre 2022.
Il termine è stabilito in deroga alla scadenza convenzionale fissata entro cinque giorni lavorativi.
Rimangono, invece, confermati i tempi convenzionali previsti per il riversamento delle somme riscosse il 27 dicembre 2022 tramite i canali per i quali è stabilito il riversamento entro 2 giorni lavorativi o entro 3 giorni lavorativi.
NOTA BENE: Gli intermediari possono riversare cumulativamente, con un unico bonifico, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto.
Il provvedimento n. 463236/2022 precisa, infine, che le somme riscosse tramite modello F24 EP e regolate il 30 dicembre 2022, sono escluse dalle suddette disposizioni, in quanto non si tratta di versamenti eseguiti a titolo di acconto IVA.
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