Viene chiesto se il contribuente che integra la dichiarazione entro l’anno successivo debba anche effettuare il ravvedimento degli insufficienti versamenti degli acconti calcolati con il metodo storico. Desta preoccupazioni la risposta data dalla circolare n. 47, ufficializzata ieri dall’Amministrazione finanziaria: l’emersione, da dichiarazione integrativa, di una maggiore imposta dovuta per l’anno 2006 - quindi di maggiori versamenti in acconto per il 2007 - comporta anche una insufficiente corresponsione dell’acconto per il medesimo anno. Se intende evitare l’applicazione piena (dal 100 al 200%) delle sanzioni, il contribuente deve avvalersi del ravvedimento, alla presenza dei giusti presupposti. In verità, la risposta fornita non pare allinearsi con il dettato normativo, che con il ravvedimento operoso fa sanare la violazione originaria.
Sul consolidato fiscale nazionale e la trasparenza è invece deciso che i soggetti che hanno comunicato tardivamente l’opzione non fruiranno delle regole indicate per questi regimi, non potendo valere le norme del comportamento concludente (Dpr n. 442/97).
In tema di accertamento da studi di settore, la circolare afferma che il posizionamento naturale, senza cioè intervento di adeguamento, nell’intervallo di confidenza, determina un ricavo o compenso “possibile”: “si può propriamente parlare di valore statisticamente possibile al 99,99 per cento”. Tuttavia, specifica il Fisco, posizionarsi all’interno dell’intervallo, in sostanziale congruità, non dà effetti ai fini di altri istituti (non garantendo, ad esempio, la “copertura” dagli accertamenti basati su presunzioni semplici).
Ai professionisti è dedicata la seguente risposta: per le spese di natura incrementativa relative agli immobili strumentali che hanno acquistato in data anteriore al 1° gennaio 2007 trova applicazione, per il periodo d’imposta 2007, la previsione abrogata in virtù della quale le spese di ammodernamento e ristrutturazione risultavano deducibili per quinti.
I chiarimenti interessano anche gli immobili–patrimonio, in questo senso: la capitalizzazione in bilancio degli interessi passivi ai fabbricati abitativi immobilizzati non rileva fiscalmente, in quanto l’articolo 110, comma 1, lettera b) del Tuir dispone che gli interessi debbano assommarsi al costo dei “beni materiali e immateriali strumentali”. Va perciò effettuato il test di deducibilità (articolo 96 Tuir) – se si tratta di “interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione” di questi immobili - anche quando civilisticamente sono portati a incremento del costo degli immobili-patrimonio.
Dalla circolare che commentiamo deriva una ulteriore interpretazione, posta a chiusura della nota redazionale: ai soci di società di persone (Snc e Sas) é estesa la tassazione delle somme o dei valori conseguiti nella eventualità dello scioglimento agevolato previsto dalla Finanziaria 2007 e riproposto dalla attuale. Per i soci di società di capitali, le somme ricevute o il valore normale dei beni assegnati, dedotto quanto già soggetto ad imposta sostitutiva in capo alla società, al netto dell’imposta, costituisce, per la parte eventualmente eccedente il costo delle partecipazioni annullate, reddito di capitale assimilato ai dividendi, ex articolo 47 del Testo unico. L’Agenzia estende alle società di persone l’applicazione di questa disciplina, rammentando come in base all’articolo 20-bis del Tuir, il reddito conseguito dai soci delle società personali in caso di liquidazione sia determinato applicando le disposizioni dell’articolo 47, comma 7, del Testo. Ne deriva che in sede di liquidazione ordinaria costituiscono redditi di partecipazione da imputare ai soci quei redditi ricadenti nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati, per la cui quantificazione vanno adoperate le norme che disciplinano le analoghe operazioni realizzate da società di capitali.
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