Secondo il Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione Sicilia è da ritenere errata l’interpretazione data all’articolo 6 del Codice del turismo nel senso dell’unificazione delle professioni di guida e accompagnatore turistico in un’unica professione.
Per il Collegio, l’articolo 6 richiamato manifesta la volontà del legislatore statale di elencare le professioni turistiche ammesse nel nostro ordinamento mantenendo la distinzione tra guida e accompagnatore turistico.
La succitata volontà sarebbe poi confermata anche sul piano dell’evoluzione sistemica dell’ordinamento e, nel dettaglio:
- dall’articolo 3 comma 1, della Legge n. 97/2013 che, nel disciplinare un tratto della sola professione di guida turistica, confermerebbe la distinzione, nel nostro ordinamento, delle due professioni;
- dal previgente articolo 10 comma 4 della Legge n. 40/2007 che non ha determinato una unificazione delle due professioni di guida e di accompagnatore turistico;
- dall’articolo 3 comma 5, del convertito Decreto legge 138/2011, che non ha modificato in alcuna parte l’articolo 6 del Codice del turismo non incidendo sulla distinzione tra le due professioni.
Tanto il Codice del turismo, quanto le disposizioni statali richiamate – ha concluso il Collegio - non danno adito ad alcun dubbio interpretativo in merito alla permanenza della distinzione tra la professione di guida turistica e di accompagnatore turistico.
Va considerata, in questo contesto, la giurisprudenza costituzionale che, nel definire l’ambito delle competenze legislative statali e regionali per la materia delle professioni turistiche, ha espresso “l’esigenza che la disciplina di un settore dal forte impatto economico – sociale per i territori, mantenga un carattere di unitarietà veicolato attraverso la definizione da parte statale dei principi fondamentali applicabili alla professioni turistiche”.
Sulla scorta di queste considerazioni, il Consiglio di giustizia amministrativa, con sentenza n. 38 del 31 gennaio 2018, ha annullato cinque sentenze con cui il Tar di Catania aveva sancito la possibilità, per gli accompagnatori turistici, di iscriversi all'albo delle guide in virtù della asserita unificazione delle due professioni.
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