L’accoglimento solo parziale della domanda può determinare soccombenza reciproca e dunque giustificare la compensazione delle spese di lite.
E’ quanto asserito dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, rigettando il ricorso degli attori, che si dolevano dell’avvenuta compensazione delle spese di lite, pur essendo risultati – nel giudizio complessivo - in parte vittoriosi.
In tale contesto, la Cassazione ha colto l’occasione per fare il punto sul concetto di soccombenza reciproca, che giustifica, per l’appunto, l’applicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio ex art. 92 comma 2 c.p.c.
In particolare, la soccombenza va ravvisata:
a) in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti;
b) in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, anche nel caso sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti solo uno o alcuni di essi e rigettati altri, o laddove la parzialità dell’accoglimento sia quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.
Laddove sia disposta compensazione parziale sulle spese di lite, è la parte che abbia dato causa in misura prevalente agli oneri processuali, quella che può essere condannata al pagamento di tale maggiore misura.
E per individuare a quale parte siano imputabili detti maggiori oneri - precisa la Corte con sentenza n. 3438 del 22 febbraio 2016 - il giudice di merito dovrà effettuare una valutazione discrezionale, sebbene non arbitraria, fondata sul principio di causalità, il quale si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati dall'altra per aver resistito a pretese fondate ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare un’ideale compensazione tra essi.
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