Si occupa delle novità in materia di accise introdotte dalla legge n. 225/2016, di conversione del Dl fiscale (n. 193/2016), la nota dell’agenzia delle Dogane prot. 136812/RU del 6 dicembre 2016 .
Di notevole interesse appare l’articolo 4-ter, alle lettere da a) ad o) del comma 1, che modifica significativamente il Dlgs n. 504/1995 (testo unico delle accise).
La lettera a) dell’articolo 4-ter introduce nel sistema delle accise l’istituto della rateizzazione del debito di imposta, attraverso il quale i titolari del deposito fiscale di prodotti energetici e di alcole e bevande alcoliche, che si trovano in condizioni di difficoltà economica, hanno la possibilità di presentare istanza di rateizzazione del proprio debito di imposta, entro la scadenza del termine di pagamento. Successivamente, qualora i soggetti continuino a trovarsi in situazione di difficoltà, possono presentare altre due istanze.
Condizioni e modalità di applicazione saranno fornite con successivo decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze.
La lettera b) dell’art. 4-ter rivede la disciplina dei rimborsi dell’accisa, definendo più precisamente l’ambito applicativo e confermando il termine di decadenza biennale per la presentazione della richiesta.
La misura degli interessi da corrispondere sulle somme da rimborsare viene legata a quella prevista per gli interessi legali, eliminando così il riferimento al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali.
Fissato in 30 euro l’importo fino al quale non si dà luogo a rimborso.
Le altre norme presenti nel Dl fiscale riguardano le agevolazioni per l’uso del gasolio per gli esercenti trasporto merci, l’uso della Pec, il riordino del regime autorizzatorio dei depositi fiscali nel settore dei prodotti alcolici.
Le modifiche, ricorda la nota 136812/RU, hanno efficacia dal 3 dicembre 2016.
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