Accesso per acquisire documentazione? Fisco tenuto al rispetto dei 60 giorni

Pubblicato il 29 agosto 2022

Nei casi in cui, a seguito di accesso mirato all'acquisizione della documentazione fiscale, venga redatto un processo verbale, occorre garantire il rispetto del termine dilatorio ex art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente prima dell'emissione dell'atto impositivo. Questo a prescindere dal contenuto del PV.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 25386 del 26 agosto 2022, nel risolvere la questione sollevata dall'Agenzia delle Entrate riguardo alla necessità o meno dell'adozione di un successivo avviso di constatazione di "chiusura" delle operazioni a seguito dell'attività di accesso mirato all'acquisizione della documentazione fiscale e, in particolare, alle modalità con le quali deve essere assicurato il rispetto del principio del contraddittorio endoprocedimentale in favore del contribuente nei cui confronti sia stato eseguito l'accesso mirato.

Nel caso sottoposto all'attenzione del Collegio di legittimità, l'Amministrazione non aveva effettuato alcuna verifica/controllo nei confronti del contribuente bensì un accesso mirato all'acquisizione di specifica documentazione contabile con redazione di un mero processo verbale di mancata esibizione delle rimanenze.

In proposito, gli Ermellini hanno richiamato quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'applicazione del menzionato art. 12, comma 7: esso si riferisce, in generale, ai verbali di chiusura delle operazioni di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali.

Anche al verbale istruttorio di specie, pertanto, erano da ascrivere tutte le conseguenze che la richiamata disposizione riconduce al processo verbale di chiusura delle operazioni, compreso il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni prima dell'emissione dell'atto impositivo.

Termine che, tuttavia, non non risultava essere stato rispettato nella vicenda in esame.

In definitiva, la Corte di legittimità ha respinto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria e confermato la decisione con cui la CTR aveva accolto l'appello del contribuente - oppostosi ad un avviso di accertamento analitico-induttivo con rideterminazione di maggiori imposte dirette - a seguito del rilievo della mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 12, comma 7 della Legge n. 212/2000 in considerazione della inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni.

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