L’accesso civico generalizzato, introdotto dal D.lgs. n. 97/2016, ha la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Posta questa finalità, l’istituto – quale strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa – non può tuttavia essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alla finalità medesima ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento dell’amministrazione.
Lo ha chiarito il Tar per la Lombardia, Sezione terza, respingendo l’istanza un soggetto, che aveva chiesto di accedere a “tutte le determinazioni complete degli allegati emanate nel corso dell’anno da tutti i Responsabili dei servizi”, in quanto non pubblicate integralmente dal Comune.
Orbene, non è in tal caso passibile di censura – secondo il Collegio amministrativo, con sentenza n. 1951 dell’11 ottobre 2017 – il diniego espresso dal Comune, laddove ha ritenuto l’istanza del ricorrente un’ipotesi di “richiesta massiva”, che impone, ossia, un facere straordinario eccessivo, capace di aggravare l’ordinaria attività dell’Amministrazione. La richiesta di tutte le determinazioni di tutti i Responsabili dei servizi del Comune assunte in quel determinato anno, avrebbe difatti implicato l’apertura di innumerevoli subprocedimenti e coinvolto i numerosi soggetti controinteressati. Trattasi dunque di manifestazione sovrabbondante, pervasiva ed, in ultima analisi, contraria a buona fede dell’istituto dell’accesso generalizzato.
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