Accesso agli atti consentito al subappaltarore
Pubblicato il 09 ottobre 2013
Con
sentenza n. 8639 del 7 ottobre 2013, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da una società subappaltatrice contro il silenzio-rigetto con cui un'università pubblica, committente di alcuni lavori, aveva rifiutato l'accesso agli atti relativi al contratto di appalto, agli stati di avanzamento lavori, ai certificati e ai mandati di pagamento emessi in favore dell'appaltatore.
Secondo i giudici amministrativi, poiché la ricorrente vantava un credito nei confronti dell'appaltatore, sussisteva un interesse concreto ed attuale all'accesso in quanto la conoscenza della documentazione richiesta con l'istanza di accesso, dando contezza dello stato dei pagamenti effettuati dalla committente all'appaltatore medesimo in base al contratto di appalto a suo tempo stipulato tra le parti, consentiva alla società istante di decidere, con cognizione di causa, quali iniziative intraprendere sia dal punto di vista amministrativo che da quello giurisdizionale.