L’accesso agli atti amministrativi è la regola ed il rifiuto è l’eccezione, da dimostrare sempre e comunque con chiara, esauriente e convincente motivazione. Corollario di tale regola è che il silenzio serbato su istanze d’accesso è ipotesi eccezionale, da circoscrivere in ambiti limitatissimi di domande palesemente pretestuose, incerte, vaghe o emulative.
In altre parole, secondo ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, in virtù dell’art. 24 comma 7 Legge n. 241/1990, va garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, senza che l’Amministrazione possa legittimamente sindacare la fondatezza ovvero la pertinenza delle azioni che l’interessato possa intraprendere.
Sicchè, sotto tale profilo, è sufficiente che l’istante fornisca elementi idonei a dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di un tale astratto interesse, che ricolleghi comunque la domanda d’accesso ai documenti richiesti. Inoltre, una volta che l’istante abbia dimostrato il proprio interesse, è illegittimo il divieto di estrarre copia e la limitazione dell’accesso alla sola visione degli atti, che spesso non è sufficiente a consentire la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi (in tal senso, tra le tante pronunce, Tar Catania n. 1285/2016; Consiglio di Stato n. 4286/2014 e Tar Torino n. 1458/2014).
Pertanto, in linea di principio, l’Amministrazione detentrice dei documenti amministrativi, purché direttamente riferibili alla tutela – anche di carattere conoscitivo, preventivo e valutativo da parte del richiedente - di un interesse personale e concreto, non può limitare il diritto di accesso se non per motivate esigenze di riservatezza.
E’ questa la posizione fatta propria dal Tar Toscana, sezione prima, decidendo in ordine al ricorso presentato dal partecipante ad un concorso per docenti, indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Il ricorrente, in particolare, che si era visto escludere dalla predetta selezione, aveva chiesto l’accesso agli atti afferenti la prova scritta e pratica, ravvisandovi profili di criticità nella valutazione. Dinnanzi al silenzio tuttavia serbato dall’Amministrazione, aveva dunque impugnato il provvedimento implicito di rigetto dell’istanza.
Nel caso di specie – statuiscono i giudici amministrativi con sentenza n. 200 del 10 febbraio 2017, dando ragione al ricorrente – i sopra citati principi sono stati inspiegabilmente e slealmente violati dall'Amministrazione scolastica, con un silenzio tanto più inspiegabile a fronte dell’oggetto della richiesta, riguardante esclusivamente gli elaborati del solo richiedente e non quelli di altri: vicenda per la quale le stesse norme interne dell’Amministrazione prevedevano l’immediata accessibilità.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".