Il D.L. n. 132/2014, convertito dalla Legge n. 162/2014, ha introdotto l’articolo 492-bis c.p.c., secondo cui il Presidente del Tribunale, su istanza del creditore, può autorizzare la ricerca con modalità telematiche dei beni del debitore da pignorare nelle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché in quelle degli enti previdenziali.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha sottolineato, quindi, che le banche dati attualmente oggetto di richiesta da parte del creditore, mediante la citata procedura giudiziale, sono costituite da:
e che l’autorizzazione del Tribunale non permette alcun accesso diretto ma consente unicamente al creditore di richiedere ed ottenere le informazioni relative al debitore conservate nella banche dati, da parte dei gestori.
Tuttavia – chiarisce la nota prot. n. 6293 del 12 luglio 2017 - gli Ispettorati Territoriali del Lavoro non possono essere considerati gestori delle banche dati in questione, ma solo meri fruitori, in virtù di protocollo/convenzione ed unicamente per la realizzazione dei propri compiti istituzionali e con esclusione di ogni fine diverso da questi.
Conseguentemente, gli Ispettorati che riceveranno richieste in tal senso, comunicheranno al creditore richiedente l’impossibilità di evadere tali istanze, aventi ad oggetto banche dati non gestite dall’INL, rinviando l’istante, per il conseguente esercizio del proprio diritto, ai soggetti gestori delle banche dati individuate dalla legge.
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