Dalla compravendita di un terreno su cui insistono delle costruzioni discende, per il principio della accessione, anche il trasferimento dei relativi immobili, ancorché non espressamente menzionati nell'atto.
Questo, salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé stesso o ad altri la proprietà del fabbricato costituendo formalmente sul terreno alienato un diritto di proprietà superficiaria.
Attraverso l'accessione, infatti, il proprietario del suolo acquista la proprietà della costruzione su di esso successivamente edificata, ammettendo che la deroga possa essere prevista soltanto da una specifica disposizione di legge o da un'espressa pattuizione tra le parti.
I principi in oggetto sono stati richiamati nell’ordinanza di Cassazione n. 1750 depositata il 24 gennaio 2018.
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