Accessi brevi, applicabile il termine dilatorio di 60 giorni

Pubblicato il 24 febbraio 2022

L'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus".

Tale regola si applica anche nel caso di accessi brevi finalizzati all'acquisizione di documentazione.

Questo, sia perché la disposizione di cui all'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 non prevede distinzioni in ordine alla durata dell'accesso, in esito al quale comunque deve essere redatto un verbale di chiusura delle operazioni, sia perché, anche in caso di accesso breve, si verifica l'intromissione autoritativa dell'amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente, che deve essere controbilanciata dalle garanzie previste dal citato articolo 12.

E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 5194 del 17 febbraio 2022.

Nel caso specificamente esaminato, la Suprema corte, pur avendo affermato, come detto, che l'Ufficio finanziario è tenuto a rispettare il termine dilatorio anche in ipotesi di accertamento c.d. "breve", ha accolto l'impugnazione promossa dall'Agenzia delle Entrate contro la decisione con cui la CTR aveva annullato un avviso di accertamento.

Mancato rispetto delle garanzie procedimentali, eccezione in senso stretto

Gli Ermellini, in particolare, hanno ritenuto fondato il rilievo con cui l'Amministrazione aveva lamentato violazione e falsa applicazione di legge, per avere, la CTR, fondato la propria decisione su una doglianza che il contribuente non aveva dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ma soltanto, tardivamente, in appello. 

In tema di contenzioso tributario - ha evidenziato la Sesta sezione civile della Cassazione - è inammissibile, ove proposta per la prima volta in appello, la censura di nullità del provvedimento impugnato per mancato rispetto delle garanzie procedimentali: si tratta di un'eccezione in senso stretto, categoria che ricomprende tutti i vizi d'invalidità dell'atto impositivo per difetto di elementi formali essenziali, incompetenza o violazione di norme sul procedimento.

Solo la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa tributaria si risolve in una mera difesa, estranea al divieto di cui all'art. 57 del D. Lgs. n. 546/1992.

Nella specie, il contribuente aveva lamentato l'inosservanza delle garanzie procedimentali di cui all'art. 12 solo in sede di appello, di tal ché tale doglianza avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

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