É oramai consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’esercizio di un’attività professionale protetta, dunque con iscrizione all’Albo, non basti a negare o affermare l’esistenza di un’autonoma organizzazione in capo al professionista. Pertanto, andranno accertati caso per caso i requisiti per l’assoggettamento o meno all’Irap.
In merito si inserisce la sentenza n. 19124, depositata il 6 settembre 2010 dalla Cassazione tributaria, in cui si legge: “il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia , quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni”.
Nello specifico, la sentenza tratta del caso di un avvocato che possedeva soltanto il computer, il fax e l'automobile e del ricorso, respinto, del Fisco che negava al professionista il rimborso dell’Irap. Nelle motivazioni si legge che l’avvocato ha diritto al rimborso perché non sussiste autonoma organizzazione non rilevando i notevoli importi dei beni ammortizzabili indicati nella dichiarazione.
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