Il termine dilatorio che deve necessariamente intercorrere tra il rilascio al contribuente del verbale di chiusura delle operazioni (accessi, ispezioni o verifiche eseguite nei locali destinati all'esercizio dell'attività) e l'emanazione dell’avviso di accertamento si applica anche nel caso di accesso fuori dall'impresa, presso chi ne detiene i libri contabili essendone il mandatario.
Ultimi chiarimenti della Corte di cassazione in tema di applicazione del termine dilatorio stabilito dall'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000).
La disposizione di riferimento, in particolare, prevede che l'avviso di accertamento non possa essere emanato, salvo casi di particolare e motivata urgenza, prima della scadenza del termine di sessanta giorni entro cui il contribuente può comunicare osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
Orbene, con sentenza n. 34586 del 16 novembre 2021, la Suprema corte ha specificato che il predetto termine dilatorio trova applicazione anche nel caso in cui l'accesso degli organi di controllo avvenga al di fuori della sede aziendale, presso persona diversa dal contribuente, detentrice delle scritture contabili e sua mandataria.
Anche in questa ipotesi, infatti, sussiste, a carico del contribuente, un onere di collaborare con l'Ente verificatore.
Nel caso esaminato dagli Ermellini, l'accertamento a carico di una società era fondato su un accesso intervenuto non nella sede della medesima contribuente ma presso persona diversa, detentrice delle scritture contabili.
Secondo la giurisprudenza di legittimità – ha precisato la Corte - tale condizione andava assimilata all'accesso presso la società ai fini dell'applicazione dell'art. 12 comma 7 dello Statuto.
Si tratta di un principio chiaramente desumibile dall'art. 52, comma 1, DPR n. 633/1972, il quale non richiede particolari formalità per l'esecuzione di accessi presso il consulente detentore delle scritture contabili, mentre il comma 5 del medesimo articolo sanziona con la non utilizzabilità in favore del contribuente la mancata indicazione del detentore delle scritture contabili e la mancata esibizione delle stesse, con la espressa precisazione che il rifiuto di esibizione si intende anche la dichiarazione di non possedere le scritture.
La ratio legis, in definitiva, è chiaramente nel senso di consentire l'accesso alle scritture anche al di fuori della sede aziendale presso i locali del consulente, senza particolari formalità, in quanto questi è un mandatario del contribuente, di tal ché è posto a carico del contribuente un onere di collaborare con l'Ente verificatore pure in tale ultima ipotesi.
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