Il contribuente, per difendersi dall’accertamento, può fornire in sede di contenzioso tributario i documenti non presentati in fase amministrativa, se gli stessi non sono stati oggetto di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Lo ha affermato la Corte di cassazione con ordinanza n. 16548 del 22 giugno 2018, trattando del ricorso presentato ai Supremi giudici da un contribuente che lamentava come la Ctr non avesse tenuto in considerazione, ai fini della lite tributaria, i documenti prodotti dallo stesso in udienza per il fatto che detta documentazione non era stata presentata in risposta al questionario.
Il contribuente affermava che la documentazione presentata in giudizio non era stata oggetto di richiesta nel questionario inviato dal Fisco.
La Corte di cassazione accoglie le doglianze del contribuente ricordando che l'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria svolge la funzione di mettere in comunicazione in via preventiva Fisco e contribuente, per favorire la definizione delle reciproche posizioni, in modo da evitare l'instaurazione di una lite giudiziaria.
L’Amministrazione è tenuta, in sede di invio del questionario, ad informare che l'omessa o intempestiva risposta comporta la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa.
Ma l’ordinanza precisa che la preclusione opera nel momento in cui il documento presentato in sede contenziosa sia stato oggetto di richiesta nel questionario dell’Ufficio.
Nel caso studiato, le Entrate non avevano richiesto i documenti che poi il contribuente ha esibito nel corso del giudizio.
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