Il contribuente è obbligato a fornire dati e notizie all’Amministrazione finanziaria, a seguito dell’invito dell’ufficio; in caso di omissione, vige la preclusione di allegare in giudizio dati e documenti non forniti in contraddittorio.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con ordinanza n. 11608 del 3 maggio 2019, accogliendo il ricorso inoltrato dall’agenzia delle Entrate, che contestava la pronuncia della Ctr che aveva ammesso la produzione in giudizio della documentazione, da parte del contribuente, ma non esibita a seguito di invito al contradditorio, ex art. 32, comma 4, Dpr n. 600/1973, senza fornire prova che la mancata esibizione era dovuta a causa a lui non imputabile.
I magistrati tributari hanno affermato che, in tema di accertamento fiscale, la funzione dell’invito dell’Amministrazione finanziaria di esibire atti e documenti (articolo 32, comma 4, Dpr n. 600/1973) è di assicurare un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente e di evitare l’instaurazione del contenzioso.
La mancata risposta all’invito dell’A.F. comporta la preclusione di esibire in sede processuale dati e documenti non forniti in sede di contraddittorio.
Il contribuente può essere ammesso a produrre la detta documentazione in giudizio, nell’atto introduttivo, se dimostra di non aver potuto ottemperare alla richiesta dell’ufficio per causa a lui non imputabile.
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