Accertamento induttivo se il lavoratore è irregolare

Pubblicato il 04 febbraio 2011 Detenere un lavoratore “in nero” in azienda apre le porte all'accertamento di tipo analitico induttivo dell'Agenzia delle entrate. La Suprema corte di cassazione ha infatti ritenuto, con sentenza n. 2593 del 3 febbraio 2011, che sborsare uno stipendio non contabilizzato rappresenta più che l'evidenza di un costo una presunzione di un maggior volume di affari e quindi di reddito.

E' stato quindi respinto dagli ermellini il ricorso di un'artigiana che teneva irregolarmente alle proprie dipendenze un lavoratore. La donna,a seguito dell'accertamento Iva ed Irap contestato dal fisco, aveva adito la Ctp, che accoglieva il ricorso; poi però la Ctr riaffermava la bontà dell'accertamento. In sede di ricorso in cassazione la contribuente lamentava l'utilizzo della doppia presunzione.

Ma per i supremi giudici il divieto di doppia presunzione riguarda solo la correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice; diversamente non sussiste il divieto nel caso in cui “da un fatto noto (presenza di un dipendente non regolarmente assunto per il quale la stessa contribuente ha ammesso la corresponsione di una retribuzione non contabilizzata) si risale, peraltro in funzione di una presunzione legale, seppure relativa, a un fatto ignorato (maggiore redditività di impresa e non semplicemente maggior costi per retribuzioni, come ha prospettato in memoria la ricorrente)”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

IRAP 2025: scadenza, novità e soggetti obbligati

24/04/2025

Decreto bollette, ok del Senato. Novità per le auto aziendali

24/04/2025

Bonus colonnine domestiche, nuova finestra per il contributo su spese 2024

24/04/2025

Reperibilità notturna in sede: è orario di lavoro e va retribuita adeguatamente

24/04/2025

Nuove soglie dimensionali per i bilanci 2024

24/04/2025

Acconti IRPEF 2025, in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo

24/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy