Accertamento induttivo fondato su indagini bancarie

Pubblicato il 20 luglio 2021

Pronuncia della Cassazione in tema di accertamento induttivo operato dall’Ufficio finanziario sulla base di indagini bancarie.

L’accertamento induttivo cosiddetto “puro” può legittimamente fondarsi sulle indagini bancarie dalle quali emerga, per l’entità del reddito evaso, una situazione di totale inattendibilità della contabilità dell’impresa, senza che ne derivi l’ineludibile svolgimento di una attività ispettiva presso il contribuente.

Non è infatti richiesto, dalle disposizioni di riferimento, che il riscontro del presupposto fondante la procedura induttiva debba necessariamente derivare da un’ispezione o verifica presso il contribuente, essendo legittimo che lo stesso emerga anche da altri elementi, tra cui possono rientrare anche le ispezioni presso altri soggetti, dichiarazioni di terzi, indagini bancarie.

Così la Suprema corte, con sentenza n. 20436 del 19 luglio 2021, pronunciata in riferimento a un'indagine bancaria che aveva interessato una società contribuente, raggiunta da avvisi di accertamento per Iva, Ires e Iva.

Induttivo, considerazione di ricavi e costi

Nel testo della decisione, gli Ermellini hanno ricapitolato una serie di principi in materia di accertamento di natura induttiva, sottolineando come rispetto allo stesso sia imposto il riconoscimento, in ossequio al principio di capacità contributiva, non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi, che vanno comunque detratti, eventualmente in via presuntiva e forfettaria, dall’ammontare dei prelievi non giustificati.

Non assume rilievo, a tal fine, il ricorso, strumentale, alle indagini bancarie per la ripresa, trattandosi di situazione differente da quella conseguente a un accertamento presuntivo fondato su indagini bancarie, per il quale, invece, è il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa o debba procedere al loro riconoscimento forfettario.

Per finire, gli Ermellini hanno ribadito il principio secondo cui, laddove l’Amministrazione finanziaria, nelle ipotesi di omessa fatturazione, abbia proceduto ad accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, del DPR n. 600/1973, la base imponibile deve essere determinata ai sensi dell’art. 13 del DPR n. 633/1972, con la conseguenza che non assumono alcuna incidenza i costi di produzione dei beni o servizi ceduti.

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