Accertamento fiscale per omessa dichiarazione, sì a Lista Falciani

Pubblicato il 22 settembre 2020

La Corte di cassazione è tornata sull’utilizzabilità, nell’accertamento e nel contenzioso tributario, dei dati bancari acquisiti sulla base della Lista Falciani e ottenuti dal Fisco italiano mediante gli strumenti di cooperazione comunitaria.

Gli Ermellini, in particolare, hanno dichiarato legittima la decisione con cui, in sede di merito, era stato confermato l’accertamento fiscale notificato ad una contribuente alla luce di informazioni pervenute dall'amministrazione fiscale francese mediante una collaborazione informativa internazionale da cui era emersa l'esistenza di un conto corrente presso una banca di Ginevra, risultante da una scheda illecitamente sottratta alla banca dal dipendente Falciani.

In considerazione di dette risultanze, l’Amministrazione finanziaria aveva contestato alla contribuente una sanzione pecuniaria per omessa compilazione dei redditi, emettendo anche un autonomo avviso di accertamento a carico di altro soggetto, relativamente alla ripresa a tassazione di redditi evasi e sanzioni in relazione al conto acceso presso l’Istituto di credito svizzero.

Nel testo dell’ordinanza n. 19446 del 18 settembre 2020, la Sesta sezione civile della Cassazione ha riaffermato l’utilizzabilità, nell'accertamento e nel contenzioso con il contribuente, “dei dati bancari acquisiti dal dipendente di una banca residente all'estero e ottenuti dal fisco italiano mediante gli strumenti di cooperazione comunitaria”.

Lista Falciani: pretesa anche sulla base di un unico indizio

La Corte ha inoltre sottolineto come, in tale contesto, sia privo di rilievo l'eventuale illecito commesso dal dipendente stesso e la violazione dei doveri di fedeltà verso l'istituto datore di lavoro e di riservatezza dei dati bancari, doveri “che non godono di copertura costituzionale e di tutela legale nei confronti del fisco medesimo”.

L'amministrazione finanziaria, nell'attività di contrasto e accertamento dell'evasione fiscale può, in linea di principio, avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche unico, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere stati acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale.

Spetta al giudice di merito, quindi, valutare se i dati in questione siano attendibili, “anche attraverso il riscontro delle contestazioni mosse dal contribuente".

E nel caso in esame, la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto provata la pretesa tributaria sulla base di presunzioni semplici, in assenza di prova contraria non offerta dal contribuente.

Nel dettaglio, la non contestata presenza di disponibilità finanziarie sul conto aperto presso l'istituto svizzero aveva consentito di ritenere, sia pure a livello presuntivo, che l'Amministrazione, mediante la raccolta dei dati emergenti dal conto corrente bancario, avesse assolto il proprio onere probatorio.

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