Rispettivamente con l’ordinanza 8890/2018 e la sentenza 8892/2018, depositate l’11 aprile 2018, la Suprema Corte di Cassazione si esprime sulla possibilità di un cliente di esercitare il diritto al contraddittorio preventivo, nel caso in cui allo stesso sia stato notificato un avviso di accertamento sulla base della verifica svolta sul fornitore, e sul fatto che la procedura concorsuale integri i necessari motivi di urgenza.
Una società lamentava l’emissione dell’avviso di accertamento senza l’esecuzione del contraddittorio preventivo. Nello specifico, l’avviso di accertamento era stato emesso sulla base di una verifica fatta dalla GdF presso una società terza (senza che siano stati effettuati accessi), e quindi a “tavolino”.
La Corte ritiene che non vi è obbligo di contraddittorio preventivo, dato che in tema di accertamento tributario le garanzie previste dalla Legge n. 212/2000 si riferiscono espressamente agli accessi, ispezioni e verifiche eseguite nei locali dell’attività commerciale, industriale e agricola e che non si estendono al terzo a carico del quale emergono dati, informazioni o elementi utili per l’emissione di un avviso di accertamento.
Quindi, la società non avendo subìto accessi, non può lamentare violazione del diritto al contraddittorio, essendosi trattato, in sostanza, di un controllo “a tavolino” a un terzo.
Con l’altra pronuncia, la Suprema Corte ha verificato la legittimità delle ragioni di urgenza sostenute dall’Agenzia delle Entrate per derogare al rispetto del termine dei 60 giorni prima di emettere l’avviso di accertamento.
Con riferimento al caso di specie, che è quello di una società fallita, la conclusione cui giunge la Corte è che: l’avviso di accertamento è legittimo anche se notificato prima del termine dei sessanta giorni, se il destinatario è una società in fallimento.
Il ricorso presentato da una Srl, destinataria di un accertamento delle Entrate, è, infatti, stato respinto perché, secondo i Giudici, la procedura concorsuale integra i necessari motivi di urgenza.
La Corte dà ragione all’Agenzia di generare in tempi brevi un titolo idoneo per insinuarsi al passivo, così da ritenere giustificata l’emissione anticipata dell’atto impositivo.
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