Nell’ambito dell’accertamento con adesione, il D.L. n. 34/2019, convertito con L. n. 58/2019, ha previsto che l'ufficio procedente, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, notifichi un invito a comparire per l'avvio del procedimento prima di emettere un avviso di accertamento.
Sul punto, nell’approfondimento del 30 luglio 2020, la Fondazione Studi CdL, ha chiarito l’ambito applicativo, i periodi interessati dall’obbligo ed i soggetti esclusi, fornendo poi un’interpretazione sia sui casi di irregolarità e invalidità dell’avviso sia su quelli di omesso invio dell'invito al contradditorio.
Il D.L. n. 34/2019, convertito con L. n. 58/2019, è intervenuto sul procedimento relativo agli avvisi di accertamento, riferito tra l’altro a imposta sul valore aggiunto e imposte sui redditi, emessi a decorrere dal 1° luglio 2020, con la finalità di ridurre il contenzioso giudiziale e favorire gli accertamenti con adesione.
In particolare, la norma prevede che l'ufficio procedente, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifichi un invito a comparire per l'avvio del procedimento.
Gli avvisi di accertamento, emessi dal 1° luglio 2020, devono essere preceduti da un invito a comparire in cui sono indicati:
L’invito a comparire può aver ad oggetto:
Sono, invece, esclusi dal suddetto obbligo:
L’art. 5-ter, co. 3 del D.Lgs. n. 218/1997, ha introdotto altresì un obbligo di motivazione rafforzata in capo all’ufficio tributario qualora il procedimento di accertamento con adesione si concluda negativamente in presenza di chiarimenti e/o documenti forniti dal contribuente.
L’art. 4-octies, D.L. n. 34/2019, introducendo l’art. 5, co. 3-bis del D.Lgs. n. 218/1997, ha previsto che, se tra la data di comparizione ai fini dell’accertamento con adesione e quella di decadenza dall’attività ispettiva intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’avviso di accertamento è prorogato di 120 giorni con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.
La novella consente di affermare che la superiore proroga si applica anche ai procedimenti di accertamento con adesione avviati facoltativamente dall’ufficio.
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