Resta poco tempo per sanare i mancati accatastamenti del periodo 2014-2016: la scadenza è prevista per il 28 febbraio prossimo.
La questione è sorta dopo che il decreto "sblocca Italia" (Dl n. 133/2014), con una semplificazione in materia di accatastamento delle variazioni relative ad interventi minori (opere di ordinaria o straordinaria manutenzione), ha previsto che la comunicazione di inizio lavori inoltrata al Comune fosse valida anche ai fini dell’aggiornamento catastale.
Allo stesso tempo, però, il decreto aveva ricompreso tra gli interventi di manutenzione straordinaria convenzionali anche il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari.
Per tali attività, però, non poteva essere sufficiente la segnalazione comunale all’ufficio catastale, ma era necessaria una dichiarazione specifica prodotta con la procedura Docfa, con la conseguenza che gli aggiornamenti catastali non sono avvenuti in automatico, ma solo dietro intervento spontaneo dei cittadini.
Da un punto di vista pratico, l’iniziativa non ha avuto successo: la norma è stata abrogata con l’articolo 3 del Dlgs 222/2016 (Scia 2) e molte pratiche riguardanti immobili oggetto di interventi edilizi non sono state accatastate.
Allo scopo di recuperare gli accatastamenti non presentati nel periodo 2014-2016, il successivo “Ddl concorrenza” (Legge n. 124/2017) ha previsto la possibilità per il possessore di provvedere alle variazioni catastali per gli interventi edilizi attivati prima della data di entrata in vigore della legge (29 agosto 2017).
A tal fine, però, è stato fissato un limite di tempo. Per non incorrere nella sanzione da un minimo di 1.032 ad un massimo di 8.264 euro, è stato stabilito che la dichiarazione catastale deve essere presentata entro sei mesi dalla suddetta data con termine, quindi entro il 28 febbraio 2018.
Rimane la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni, in caso ricorrano le giuste condizioni.
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