Accanto al danno biologico anche il danno morale

Pubblicato il 13 settembre 2011 Con sentenza n. 18641 del 12 settembre 2011, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato da un ginecologo avverso la decisione con cui lo stesso era stato condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai genitori di un bambino che, a causa di un parto travagliato e dell'errore medico posto in essere al momento della nascita, era vissuto solo 11 anni e con un'invalidità del 100 %.

Il medico aveva impugnato la decisione lamentando che, illegittimamente, i giudici di merito avevano considerato accanto al danno biologico anche il danno morale; e ciò – si legge nel testo del ricorso - quand'anche il danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute fosse da considerare, di per sé, una categoria ampia e omnicomprensiva contenente tutti i pregiudizi patiti dal danneggiato.

Diversa la posizione dei giudici della Terza sezione civile di Cassazione, i quali hanno ricordato come le stesse tabelle milanesi per la liquidazione del danno biologico – universalizzate con una recente sentenza di Cassazione di giugno (sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011) - non cancellino tale voce. E ciò senza contare che negli stessi Dpr n. 37 e n. 191 del 2009, è stata ribadita la differenza di principio tra la voce del danno biologico e quella del danno morale, impedendo, esclusivamente, eventuali duplicazioni risarcitorie.

Nella specie, la Corte di legittimità ha anche sottolineato come fosse inconcepibile un'omessa liquidazione del danno morale nei confronti di un bambino che aveva dovuto soffrire i più gravi danni che una persona potesse subire.
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