Abuso di mercato con doppia sanzione

Pubblicato il 09 marzo 2016

Con comunicato stampa dell’8 marzo 2016, la Corte costituzionale ha reso noto di essersi pronunciata su tre questioni afferenti la possibilità di applicare, in due distinti procedimenti, per i medesimi fatti, diverse sanzioni, penali e amministrative.

Le norme sottoposte all’esame della Consulta riguardavano illeciti in materia di abuso di mercato e di mancato versamento dell'Iva ed erano state soggette al vaglio costituzionale per asserito contrasto col principio del ne bis in idem, per come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Market abuse, questioni inammissibili

Nel comunicato dell'8 marzo viene anticipato che le due questioni sul market abuse, sollevate dalla Corte di cassazione, sono state ritenute inammissibili. Si resta, ora, in attesa del deposito delle relative motivazioni.

La disposizione censurata, nel dettaglio, è quella di cui l'articolo 187 ter, punto 1 del Decreto legislativo n. 58/1998, sulla manipolazione del mercato; ai sensi di quest'ultima il soggetto che, tramite mezzi di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, viene sanzionato attraverso l'irrogazione sia di sanzioni amministrative che di sanzioni penali.

Si rammenta che, in questo caso, il sospetto di illegittimità costituzionale era stato evidenziato alla luce della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 4 marzo 2014 (causa Grande Stevens e altri) nonché in virtù dell'applicazione del principio del ne bis in idem di cui agli articoli 2 e 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e dell'articolo 117, primo comma della Costituzione medesima.

Omessa Iva, nuova valutazione

Con riferimento, invece, alla terza questione sull’omesso versamento dell’Iva - proveniente dal Tribunale di Bologna - viene sottolineato che la Corte ha provveduto a restituire i relativi atti al giudice rimettente; ciò – si legge nel comunicato dell’Ufficio stampa della Consulta - in considerazione delle modifiche legislative nel frattempo sopravvenute.

Il Tribunale bolognese, in questo caso, dovrà valutare la rilevanza della questione medesima dopo le novità conseguenti all’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 158/2015.

 

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