Contrasto dei reati di abuso di mercato: no a misure legislative che prevedono, a titolo preventivo, una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico telefonico.
Il diritto dell’Unione europea, inoltre, osta a che un giudice nazionale limiti nel tempo gli effetti di una declaratoria di invalidità di una legislazione nazionale che prevede una conservazione del genere, consentendo la comunicazione di simili dati all’autorità competente in materia finanziaria, senza previa autorizzazione di un organo giurisdizionale o di un’autorità amministrativa indipendente.
Tali disposizioni sono incompatibili con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
E' quanto riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con sentenza del 20 settembre 2022, cause riunite C-339/20 e C-397/20.
I giudici europei, in particolare, hanno risposto alle domande di pronuncia pregiudiziale loro sottoposte dalla Corte di cassazione francese, in ordine all’interpretazione della normativa Ue in materia di abusi di mercato, nell'ambito dei procedimenti penali instaurati a carico di due soggetti per i reati di abuso di informazioni privilegiate, di abuso secondario di informazioni privilegiate, di favoreggiamento, di corruzione e di riciclaggio.
La Corte rimettente, in sostanza, aveva chiesto come potessero conciliarsi le disposizioni della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche con quelle risultanti dalla direttiva e dal regolamento sugli abusi di mercato, nell’ambito di misure legislative nazionali che, come quelle francesi, prevedevano in capo agli operatori, a titolo preventivo, per contrastare l'abuso di mercato, una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico per un anno, a decorrere dal giorno della registrazione.
Orbene, secondo la Corte di giustizia né la direttiva né il regolamento richiamati possono costituire il fondamento giuridico di un obbligo generale di conservazione.
La richiamata direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche - hanno continuato i giudici europei - costituisce l’atto di riferimento in materia di conservazione e, più in generale, di trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche.
Direttiva, quest'ultima, che disciplina dunque anche le registrazioni dei dati relativi al traffico detenute dagli operatori telefonici che le autorità competenti in materia finanziaria, ai sensi della normativa unionale sugli abusi di mercato, possono richiedere loro.
Ne discende che la liceità del trattamento delle registrazioni conservate dagli operatori di servizi di comunicazione elettronica deve essere valutata alla luce delle condizioni previste dalla direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, quale interpretata dalla Corte.
In definitiva, la direttiva e il regolamento sugli abusi di mercato, letti in combinato disposto con la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche e alla luce della Carta, "non autorizzano una conservazione generalizzata e indiscriminata, da parte degli operatori di servizi di comunicazione elettronica, dei dati relativi al traffico, per un anno a decorrere dal giorno della registrazione, per finalità di contrasto dei reati di abuso di mercato, come nel caso dell’abuso di informazioni privilegiate".
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