I precedenti illeciti edilizi sull’immobile, in sede di presentazione della Cilas, possono produrre l’effetto di fermare i lavori di esecuzione del Superbonus fino alla sanatoria delle irregolarità edilizie.
Questo a quanto risulta nella sentenza del Tar Lazio n. 18386, pronunciata il 7 dicembre 2023, a seguito di impugnazione da parte di un condominio del provvedimento di un Comune circa l'inammissibilità e l'improcedibilità della Cilas presentata per l’esecuzione di lavori di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico e avvalendosi degli incentivi previsti dagli artt. 119 e 121 del Dl n. 34/2020 (Superbonus).
Ma vediamo i fatti come si sono svolti.
Un condomino intende eseguire alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico avvalendosi degli incentivi previsti dagli artt. 119 e 121 del Dl n. 34/2020. A tale fine:
Il Comune, avendo rilevato una serie di carenze e incongruenze della SCIA in sanatoria, ha chiesto di produrre altra documentazione in merito alla sanatoria oltre a dichiarare inammissibile e improcedibile della CILAS, disponendo contestualmente il divieto di prosecuzione dei lavori nonché il rispristino dello status quo ante.
Contro tali provvedimenti il condominio ha proposto ricorso davanti al Tar alzando motivi di nullità degli stessi: infatti, la legge non attribuisce all'amministrazione alcun potere di valutazione sull'ammissibilità dell'intervento, né alcun potere di natura inibitoria.
Con sentenza n. 18386 del 7 dicembre 2023 il Tar Lazio ha ritenuto infondato il ricorso introduttivo del condominio.
Ha, infatti, rilevato l’esattezza dell’assunto per cui l’art. 6-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, in caso di CILA, non disciplina uno specifico e sistematico procedimento di controllo successivo ancorato a schemi e tempistiche predeterminate, come accade invece in caso di SCIA, dove si prevede l’adozione da parte dell’amministrazione di appositi provvedimenti conformativi e inibitori.
Tuttavia, rimangono in capo al Comune i poteri di vigilanza e repressione in materia urbanistico-edilizia di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 380/2001.
E tra questi poteri sussiste anche quello esercitato dal Comune con il provvedimento impugnato. Infatti l’ente locale ha disposto il divieto di proseguire i lavori e di ripristinare lo stato precedente al fine di non consolidare ulteriormente l’abuso pregresso, avendo rilevato che i lavori per i quali era stata presentata la CILAS riguardavano un fabbricato interessato da difformità edilizie rispetto all’originario titolo abilitativo (ciò emergeva dalle stesse dichiarazioni del Condominio istante, che aveva presentato apposita SCIA in sanatoria).
Dunque, per il Tar Lazio, tale assunto che porta al divieto di prosecuzione di lavori su opere abusive, non potendo gli stessi essere legittimamente realizzati in pendenza di una sanatoria, trova applicazione anche per la CILAS nell’ambito della normativa relativa al Superbonus 110%.
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