Abilitazione dei revisori della sostenibilità: validità crediti formativi 2024

Pubblicato il 13 novembre 2024

La circolare n. 37/2024, pubblicata il 12 novembre 2024 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, introduce indicazioni essenziali per la gestione del regime transitorio legato alla formazione continua e all’abilitazione dei revisori legali nel campo della sostenibilità. Questo documento è strettamente connesso al DLgs. 125/2024, che recepisce la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dell’Unione Europea, e risponde all’ampliamento delle aziende obbligate a fornire un’informativa di sostenibilità attestata da revisori qualificati.

La circolare n. 37/2024 dettaglia le modalità di acquisizione dei crediti formativi necessari, le materie rilevanti per la formazione e i requisiti per la nuova figura del “revisore della sostenibilità,” segnando un passaggio cruciale verso la conformità alle normative europee e l’evoluzione della professione.

Regime transitorio per l’abilitazione dei revisori della sostenibilità

Il regime transitorio previsto dalla circolare n. 37/2024 e dal DLgs. 125/2024 offre ai revisori legali iscritti al Registro entro il 1° gennaio 2026 la possibilità di abilitarsi alla rendicontazione di sostenibilità con procedure semplificate. In particolare, tali revisori non dovranno sostenere ulteriori esami, ma dovranno maturare almeno 5 crediti formativi annuali in materie specifiche relative alla rendicontazione e attestazione della sostenibilità. È necessario, inoltre, presentare una domanda di abilitazione secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1-bis, del DLgs. 39/2010, integrato dalle disposizioni del DLgs. 125/2024.

Questa deroga si inserisce in un contesto normativo in evoluzione, che amplia il numero di aziende obbligate a fornire un’informativa di sostenibilità soggetta a revisione e introduce la figura del “revisore della sostenibilità”. Tale figura sarà incaricata di rilasciare attestazioni di conformità sulla rendicontazione di sostenibilità, previa acquisizione delle competenze professionali richieste.

Nelle more dell’emanazione del decreto attuativo del MEF, in concerto con il Ministero della Giustizia e la Consob, vengono forniti chiarimenti operativi per garantire l’applicazione delle disposizioni transitorie. Tra questi, l’impossibilità di cumulare crediti formativi maturati in anni diversi e l’obbligo per i revisori interessati di rispettare i requisiti formativi specificati per avvalersi del regime semplificato.

Materie formative rilevanti per la rendicontazione di sostenibilità

La circolare n. 37/2024 evidenzia l’importanza delle materie incluse nel programma formativo 2024, identificate come gruppo D). Sebbene inizialmente non caratterizzanti per la revisione legale, queste discipline sono considerate fondamentali per la rendicontazione e l’attestazione di sostenibilità. Tra le principali, spiccano i principi di rendicontazione e attestazione di sostenibilità, l’analisi della matrice di sostenibilità e della doppia materialità, e l’applicazione della tassonomia della sostenibilità. Vengono inoltre approfonditi strumenti internazionali come l’Exposure Draft ISSA 5000, il principio professionale AA 1000, e le linee guida del GRI (Global Reporting Initiative). Questi argomenti, integrati con esercitazioni operative, sono progettati per consentire ai revisori di maturare i crediti formativi necessari per l’abilitazione alla revisione delle rendicontazioni di sostenibilità, contribuendo così a garantire competenze specializzate in un ambito professionale sempre più rilevante.

Modalità e iter normativo per l’abilitazione

L’abilitazione alla revisione di sostenibilità richiede la presentazione di una domanda formale, i cui dettagli operativi sono ancora subordinati all’emanazione di un decreto specifico del MEF, in concerto con il Ministero della Giustizia e con il parere della Consob. L’assenza di questo decreto ha sollevato interrogazioni parlamentari per sollecitare chiarezza, sottolineando l’urgenza di definire le modalità di presentazione e verifica della domanda.

Durante il periodo transitorio, i revisori che desiderano ottenere l’abilitazione dovranno comunque rispettare gli attuali obblighi formativi, con un minimo di venti crediti annuali, di cui una parte significativa deve riguardare le materie del gruppo D) sulla rendicontazione di sostenibilità. Per agevolare il controllo sui crediti maturati, gli enti di formazione accreditati e le società di revisione saranno tenuti a comunicare tempestivamente i crediti acquisiti dai partecipanti. Questi dati, relativi al completamento dei corsi nelle materie di sostenibilità, saranno trasmessi con una modulistica separata rispetto a quella utilizzata per le altre materie formative.

Le istruzioni operative generali rimangono quelle già delineate nella circolare n. 12/2024, ma con alcune deroghe per accelerare la verifica dei requisiti nel periodo transitorio. Questo approccio mira a garantire che i revisori interessati possano completare il processo di abilitazione senza ritardi, rispettando comunque gli standard formativi richiesti per questa nuova competenza.

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