L’Associazione bancaria italiana ha pubblicato una circolare (24 marzo 2020), con la quale chiarisce alcune misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza Coronavirus.
Il riferimento è al Decreto legge n. 18/2020, che ha previsto una moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese (articolo 56) e nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI (articolo 49).
L’ABI ha voluto illustrare i principali aspetti delle suddette misure, corredandole con alcune indicazioni fornite dal MEF nelle FAQ del 22 marzo 2020, in risposta alle richieste di chiarimenti avanzate anche dalla stessa Associazione.
L’articolo 56 del Dl 18/2020 prevede che le imprese danneggiate dal Covid-19 possono avvalersi - per il tramite di una apposita comunicazione - delle seguenti misure di sostegno finanziario:
le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte, fino al 30 settembre 2020;
il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle stesse condizioni, e gli eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità;
il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020, è sospeso fino al 30 settembre 2020.
Possono avvalersi delle suddette misure tutte le micro, piccole e medie imprese (PMI), con sedi in Italia, appartenenti a tutti i settori, che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia.
Nello specifico, secondo la definizione della Commissione europea di PMI, si deve trattare di imprese:
con meno di 250 dipendenti;
con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro;
o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
L’ABI, confermando quanto chiarito dal MEF, ribadisce che possono beneficiare della moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, tra cui i professionisti e le ditte individuali.
Ovviamente, tali imprese devono essere in bonis, ossia non avere posizioni debitorie classificate nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Inoltre, non devono avere rate scadute - non pagate, anche solo parzialmente - da oltre 90 giorni.
Nella circolare del 24 marzo, l’Associazione indica anche le modalità di richiesta della moratoria bancaria e gli adempimenti da porre in essere.
Le imprese possono presentare la comunicazione di moratoria a partire dalla data del 17 marzo 2020.
Le richieste di moratoria potranno essere inviate dalle imprese anche tramite PEC, oppure attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa. La comunicazione deve contenere una autocertificazione che attesti: il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria; che l’impresa ha subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
L’impresa è tenuta, comunque, a contattare la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, essendo previsto dal decreto Cura Italia anche l’intervento del Fondo di garanzia PMI.
Le banche e gli intermediari finanziari devono accettare le comunicazioni di moratoria, se rispettano i requisiti previsti dal decreto, ma non dovranno verificare la veridicità delle autodichiarazioni rese dalle imprese.
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