Il lavoratore può detrarre esclusivamente la quota di abbonamento per trasporti pubblici a suo carico. Per fruire dell’agevolazione fiscale, pari al 19%, occorre riportare il costo nella Certificazione Unica, ed in particolare nella sezione “oneri detraibili”, punto 342, con l’indicazione, nel punto 341, del codice 40.
Il chiarimento è giunto dall’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 280 del 19 luglio 2019. Nel documento di prassi, l’istante chiede come certificare i costi sostenuti per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, a seguito di Convenzione stipulata dal datore di lavoro che ne prevede la parziale copertura.
La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) all’art. 1, co. 28, lett. a), ha aggiunto all'art. 15, co. 1, del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, la lett. i- decies, con la quale è prevista la detrazione del 19% dell'Irpef per "le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro”.
La successiva lett. b) del medesimo art. 1, co. 28, ha introdotto all'art. 51, co. 2, del TUIR, la lett. d-bis, con la quale è previsto che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente "le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasposto pubblico locale, regionale e interregionale, del dipendente e dei familiari indicati nell'art. 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo art. 12”.
Sul punto, con la circolare n. 5 del 29 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l'esclusione dal reddito, prevista per il servizio di "trasporto collettivo" dalla precedente lett. d) del medesimo art. 51, co. 2, del TUIR, è stata estesa anche all'ipotesi di concessione da parte del datore di lavoro di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di somme erogate per l'acquisto di tali abbonamenti o a titolo di rimborso della relativa spesa.
Inoltre, ai fini dell'esclusione dal reddito di lavoro dipendente, è necessario che l'abbonamento al trasporto pubblico sia offerto alla generalità dei lavoratori dipendenti o a categorie di dipendenti e che l'esclusione si rende applicabile sempreché il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con la finalità per le quali sono state corrisposte. È irrilevante, invece, la circostanza che le somme erogate coprano o meno l’intero costo dell’abbonamento.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate specifica che è compito del sostituto d’imposta esplicitare la quota parte dell’abbonamento rimasta a suo carico in sede di compilazione della Certificazione Unica, riportandola nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 del TUIR", con il codice 40, appositamente previsto per le “spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale”.
La quota parte dell’abbonamento a carico del lavoratore dovrà, invece, essere riconosciuta, quale onere detraibile (19%), direttamente dal datore di lavoro, e riportata nella sezione “oneri detraibili” della Certificazione Unica, punto 342, con l’indicazione, nel punto 341, del suddetto codice 40.
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