A parità di mansioni, pari retribuzioni anche per i lavoratori minorenni

Pubblicato il 13 settembre 2010

Se una società assume lavoratori di età inferiore ai 15 anni, in violazione della norma sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti (legge n. 977/1967) è, comunque, tenuta a retribuire il lavoratore under 15 per le mansioni svolte. Cioè a parità di mansioni con gli altri dipendenti maggiorenni, il minore deve percepire uguale retribuzione.

Il principio è quello della sentenza n. 18856 del 30 agosto 2010, con cui i giudici della Sezione lavoro della Corte di Cassazione hanno precisato che la violazione della norma indicata “non fa venir meno il diritto alla retribuzione per l’attività lavorativa effettivamente prestata dal soggetto tutelato”.

La motivazione trova fondamento dell’articolo 37 della Carta costituzionale, che prevede obbligatoriamente un trattamento identico dei dipendenti a parità di condizioni lavorative. Alcune disparità di trattamento sono effettivamente ammesse solo nel caso di “maggiore inesperienza dei più giovani” oppure nel caso in cui si voglia “favorire l’occupazione”, impiegando lavoratori giovani con una retribuzione più bassa rispetto ai maggiorenni. Ma per far valere tale principio nel caso di specie, i Supremi giudici ribadiscono che la motivazione dell’inesperienza del giovane lavoratore come causa di minor paga doveva essere ribadita durante il giudizio di merito. Pertanto, al minore viene riconosciuta l’intera paga e l’azienda ha l’obbligo di reintegrare anche le somme non corrisposte negli anni precedenti.

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