A conguaglio gli incentivi per assunzioni di giovani sotto i 30 anni e donne

Pubblicato il 06 giugno 2013

Al via la riscossione dell'incentivo riconosciuto ai datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni a tempo determinato di giovani e donne con orario normale di lavoro nonché la trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e donne in contratti a tempo indeterminato. L'Inps, con messaggio n. 8820/2013, offre le necessarie indicazioni per consentire ai datori di lavoro di fruire degli aiuti economici.


L'AGEVOLAZIONE


Attraverso il decreto del ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 5ottobre2012 è stato introdotto un incentivo a favore dei datori di lavoro che hanno incrementato la forza lavoro. In particolare, sono soggetti a premio i seguenti interventi:

- trasformazione di contratti a tempo determinato di giovani e di donne, in contratti a tempo indeterminato


- stabilizzazione, con contratto a tempo indeterminato, di giovani e di donne
, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro


- assunzione a tempo determinato di giovani e di donne con orario normale di lavoro
con incremento della base occupazionale (rispetto ai dodici mesi precedenti).


I soggetti assunti o stabilizzati possono essere donne, di ogni età, e uomini fino a 29 anni (30 anni non compiuti).


Gli aiuti concessi ammontano a:

12.000 euro

→ per trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a termine

→ per assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con il quale è cessato nei sei mesi precedenti un rapporto a termine ovvero di collaborazione coordinata ovvero di associazione in partecipazione con apporto di lavoro

3.000 euro

→ per assunzione di un lavoratore a tempo determinato per una durata compresa tra 12 e 18 mesi

4.000 euro

→ per assunzione di un lavoratore a tempo determinato per una durata compresa tra 19 e 24 mesi

6.000 euro

→ per assunzione di un lavoratore a tempo determinato per una durata superiore a 24 mesi.


Per rapporti di lavoro a tempo indeterminato è ammessa anche la modalità part-time, purchè l'orario di lavoro sia pari o superiore alla metà dell'orario normale: l'importo dell'agevolazione sarà proporzionalmente rimodulato.


Sussiste un limite numerico a cui deve attenersi ogni datore di lavoro: non più di 10 incentivi per le stabilizzazioni e non più di 10 incentivi per le assunzioni a tempo determinato.


L'Inps è intervenuta, con circolare 17 ottobre 2012, n. 122, a delineare le istruzioni relative alle modalità di invio delle istanze (consentito  fino al 31 marzo 2013).


AMMISSIONE


Il messaggio Inps n. 8820 del 30 maggio 2013 offre indicazioni per utilizzare il beneficio riconosciuto dall'ente previdenziale.


L'Istituto rammenta che sono state approvate, nel limite delle risorse stanziate (euro 232.108.953), le istanze avanzate dai datori di lavoro attraverso il modulo “DON-GIOV” dell'applicazione “Di.Res.Co.”. E' stato scelto come criterio quello cronologico di inoltro delle domande.


I datori di lavoro che intendono conoscere l'esito dell'istanza devono accedere, attraverso il portale Inps, alla suddetta piattaforma “Di.Res.Co.”:


un avviso apposto in calce al modulo inviato indica l'ammissione al beneficio


l'assenza di avviso equivale a mancato accoglimento, per mancanza di risorse
.


DATORI DI LAVORO CHE UTILIZZANO UNIEMENS


A seguito dell'ammissione all'incentivo, le posizioni contributive interessate saranno accompagnate, per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2013, dal Codice di Autorizzazione “2T” (“Datore di lavoro ammesso all'incentivo straordinario, di cui al Dm 5 ottobre 2012”).


A seguito di tale assegnazione, i passi del datore di lavoro sono:


1.
accertare, tramite il Cassetto previdenziale, che sia stato operato l'aggiornamento della posizione contributiva;


2.
qualora manchi il codice 2T, inoltrare una segnalazione alla Sede Inps, utilizzando la funzione “Contatti” del Cassetto previdenziale.


La Sede deve controllare se la causa della mancata apposizione del Codice di Autorizzazione è dovuta ad un'anomalia dell'inquadramento aziendale:


→ se il beneficio spetta, il Codice verrà manualmente inserito (per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2013);


→ se il beneficio non spetta, verrà informata la Direzione centrale Entrate.


A seguito dell'autorizzazione, i datori di lavoro possono utilizzare l'incentivo mediante conguaglio con i contributi dovuti per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2013
. A tale scopo devono indicare l’importo a credito nel seguente modo:


- nell’elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>, valorizzare il nuovo codice causale “L430” (“Incentivo straordinario per l’assunzione di donne o giovani, ai sensi del DM 5 ottobre 2012 e dell’art. 24, co. 27, dl 6.12.2011, n. 201, conv. con modd., con l. 22.12.2011, n. 214”);


- indicare nell’elemento <SommaACredito> l’importo del beneficio spettante.


Se sono state effettuate più assunzioni agevolate, è necessario indicare la somma degli importi riferiti ai lavoratori in carico alla stessa posizione contributiva.


ATTENZIONE:
il messaggio n. 8820/5013 specifica che, per le assunzioni part-time, è il datore di lavoro che deve indicare l'importo del bonus opportunamente ridotto in base all'orario svolto dal lavoratore.


DATORI DI LAVORO CHE UTILIZZANO DMAG


Se il datore di lavoro utilizza il sistema DMAG, la procedura prevede che l'incentivo sia disponibile, alla prima emissione utile, nella posizione contributiva del datore di lavoro.


Successivamente, l'utilizzo può avvenire:


- inviando una richiesta di rimborso dell'importo;


- mediante compensazione sui contributi dovuti, anche con riferimento a trimestri successivi.


E', però, richiesto che il datore di lavoro si attivi inviando un'apposita istanza in via telematica, in cui dovrà indicare se intende accedere al rimborso oppure alla compensazione; nel campo “note” va specificato che si tratta dell'incentivo per giovani e donne.


SOMME NON SPETTANTI - RESTITUZIONE


L’indebita fruizione di somme non spettanti comporta l’obbligo di restituire gli importi; a tal fine, il datore di lavoro deve:


- in <DenunciaAziendale> → <AltrePartiteADebito> → <CausaleADebito> valorizzare il nuovo codice causale “M430“ avente il significato di “Restituzione Incentivo straordinario per l’assunzione di donne o giovani, ai sensi del DM 5 ottobre 2012 e dell’art. 24, co. 27, dl 6.12.2011, n. 201, conv. con modd., con l. 22.12.2011, n. 214”;


- in <SommaADebito> indicare l’importo da restituire.


In ogni caso, l’Inps eseguirà dei controlli diretti ad accertare la veridicità di quanto contenuto nell’autocertificazione ed il possesso dei necessari requisiti.

QUADRO NORMATIVO

- D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011

- Decreto ministero del Lavoro 5 ottobre 2012

- Circolare Inps n. 122 del 17 ottobre 2012

- Messaggio Inps n. 8820 del 30 maggio 2013

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