Al via la riscossione dell'incentivo riconosciuto ai datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni a tempo determinato di giovani e donne con orario normale di lavoro nonché la trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e donne in contratti a tempo indeterminato. L'Inps, con messaggio n. 8820/2013, offre le necessarie indicazioni per consentire ai datori di lavoro di fruire degli aiuti economici.
L'AGEVOLAZIONE
Attraverso
il decreto del ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 5ottobre2012 è stato introdotto un incentivo a favore dei datori di lavoro che
hanno
incrementato la forza lavoro. In particolare, sono soggetti a premio i
seguenti
interventi:
- trasformazione di contratti a tempo determinato di giovani e di donne, in contratti a tempo indeterminato
|
I soggetti
assunti o stabilizzati possono essere donne,
di ogni età, e uomini fino a 29 anni (30 anni non compiuti).
Gli
aiuti concessi ammontano a:
12.000 euro |
→ per trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a termine → per assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con il quale è cessato nei sei mesi precedenti un rapporto a termine ovvero di collaborazione coordinata ovvero di associazione in partecipazione con apporto di lavoro |
3.000 euro |
→ per assunzione di un lavoratore a tempo determinato per una durata compresa tra 12 e 18 mesi |
4.000 euro |
→ per assunzione di un lavoratore a tempo determinato per una durata compresa tra 19 e 24 mesi |
6.000 euro |
→ per assunzione di un lavoratore a tempo determinato per una durata superiore a 24 mesi. |
Per
rapporti di lavoro a tempo indeterminato
è ammessa anche la modalità part-time,
purchè l'orario di lavoro sia pari o superiore alla metà dell'orario
normale:
l'importo dell'agevolazione sarà proporzionalmente rimodulato.
Sussiste
un limite numerico a cui deve attenersi ogni datore di lavoro: non
più di 10
incentivi per le stabilizzazioni e non più di 10 incentivi per le
assunzioni a
tempo determinato.
L'Inps è
intervenuta, con circolare 17 ottobre 2012, n. 122, a delineare le
istruzioni
relative alle modalità di invio delle istanze (consentito fino al 31 marzo 2013).
AMMISSIONE
Il
messaggio Inps n. 8820 del 30 maggio 2013 offre indicazioni per
utilizzare il
beneficio riconosciuto dall'ente previdenziale.
L'Istituto
rammenta che sono state approvate, nel limite delle risorse stanziate
(euro
232.108.953), le istanze avanzate dai datori di lavoro attraverso il
modulo
“DON-GIOV” dell'applicazione “Di.Res.Co.”. E' stato
scelto come criterio
quello cronologico di inoltro delle domande.
I datori
di lavoro che intendono conoscere l'esito
dell'istanza devono accedere, attraverso il portale Inps,
alla suddetta piattaforma “Di.Res.Co.”:
un
avviso apposto in calce al modulo inviato indica l'ammissione al
beneficio
l'assenza
di avviso equivale a mancato accoglimento, per mancanza di risorse.
DATORI
DI LAVORO CHE UTILIZZANO UNIEMENS
A seguito
dell'ammissione all'incentivo, le posizioni contributive
interessate saranno
accompagnate, per i mesi di giugno,
luglio ed agosto 2013, dal Codice di Autorizzazione “2T” (“Datore
di
lavoro ammesso all'incentivo straordinario, di cui al Dm 5 ottobre 2012”).
A seguito
di tale assegnazione, i passi del datore di lavoro sono:
1. accertare,
tramite il Cassetto
previdenziale, che sia stato operato l'aggiornamento della posizione
contributiva;
2. qualora manchi
il codice 2T,
inoltrare una segnalazione alla Sede Inps, utilizzando la funzione
“Contatti”
del Cassetto previdenziale.
La Sede
deve controllare se la causa della mancata apposizione del Codice di
Autorizzazione è dovuta ad un'anomalia dell'inquadramento aziendale:
→ se il
beneficio spetta, il Codice verrà manualmente inserito (per i mesi di
giugno,
luglio ed agosto 2013);
→ se il
beneficio non spetta, verrà informata la Direzione centrale Entrate.
A seguito
dell'autorizzazione, i datori di
lavoro possono utilizzare l'incentivo mediante conguaglio con i
contributi
dovuti per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2013. A tale
scopo devono indicare l’importo a credito nel seguente modo:
- nell’elemento
<CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito>
di
<DenunciaAziendale>, valorizzare il nuovo codice causale “L430”
(“Incentivo
straordinario per
l’assunzione di donne o giovani, ai sensi del DM 5 ottobre 2012 e
dell’art. 24,
co. 27, dl 6.12.2011, n. 201, conv. con modd., con l. 22.12.2011, n.
214”);
- indicare
nell’elemento <SommaACredito> l’importo del beneficio
spettante.
Se sono
state effettuate più assunzioni
agevolate, è necessario indicare la somma degli importi
riferiti ai
lavoratori in carico alla stessa posizione contributiva.
ATTENZIONE: il
messaggio n. 8820/5013 specifica che, per le assunzioni
part-time, è
il datore di lavoro che deve indicare l'importo del bonus
opportunamente
ridotto in base all'orario svolto dal lavoratore.
DATORI
DI LAVORO CHE UTILIZZANO DMAG
Se il
datore di lavoro utilizza il sistema DMAG, la procedura prevede che l'incentivo sia disponibile, alla prima
emissione utile, nella posizione contributiva del datore di lavoro.
Successivamente,
l'utilizzo può avvenire:
- inviando
una richiesta di rimborso
dell'importo;
- mediante compensazione sui contributi
dovuti, anche con riferimento a trimestri successivi.
E', però,
richiesto che il datore di lavoro si attivi inviando un'apposita
istanza in via telematica, in cui dovrà indicare se
intende accedere al rimborso oppure alla compensazione; nel campo
“note” va
specificato che si tratta dell'incentivo per giovani e donne.
SOMME
NON SPETTANTI - RESTITUZIONE
L’indebita
fruizione di somme non spettanti comporta l’obbligo di restituire gli
importi;
a tal fine, il datore di lavoro deve:
- in
<DenunciaAziendale> → <AltrePartiteADebito>
→
<CausaleADebito> valorizzare il nuovo codice causale “M430“
avente il
significato di “Restituzione
Incentivo
straordinario
per l’assunzione di donne o giovani, ai sensi del DM 5 ottobre 2012 e
dell’art.
24, co. 27, dl 6.12.2011, n. 201, conv. con modd., con l. 22.12.2011,
n. 214”;
- in
<SommaADebito> indicare l’importo da restituire.
In ogni
caso, l’Inps eseguirà dei controlli diretti ad accertare la veridicità
di
quanto contenuto nell’autocertificazione ed il possesso dei necessari
requisiti.
QUADRO NORMATIVO |
- D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011 - Decreto ministero del Lavoro 5 ottobre 2012 - Circolare Inps n. 122 del 17 ottobre 2012 - Messaggio Inps n. 8820 del 30 maggio 2013 |
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