730 precompilato. Chiarimenti sull'invio dei dati contributivi

Pubblicato il 20 febbraio 2015 Relativamente all'invio dei dati sugli oneri contributivi che gli enti previdenziali devono effettuare all’Agenzia dell'entrate, entro il 28 febbraio, ai fini della elaborazione della dichiarazione 730 precompilata, vengono forniti dei chiarimenti dall'Agenzia stessa.

Qualora nella ricevuta di avvenuta trasmissione, che sarà spedita entro cinque giorni dall’invio, siano presenti codici fiscali non validati, l’ente previdenziale deve eseguire un nuovo invio ordinario contenente esclusivamente i dati relativi alle comunicazioni precedentemente scartate entro la data di scadenza indicata nel provvedimento.

In materia di contributi previdenziali ed assistenziali, vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate solo i dati relativi ai contributi previdenziali versati dal contribuente, che sono utilizzati ai fini della elaborazione della dichiarazione 730 precompilata. 

Non vanno comunicati, invece, i contributi non deducibili dal reddito complessivo del contribuente (ad esempio quando l’onere contributivo rimane integralmente a carico del datore di lavoro).

Qualora siano stati erroneamente comunicati tali dati, il relativo file va annullato ovvero sostituito con un file contenente i soli dati corretti.

Invece, per quanto riguarda i contributi versati alle forme di previdenza complementare, essendo la dichiarazione 730 precompilata ancora in forma sperimentale, le forme pensionistiche complementari, per i contributi versati nell'anno 2014, non sono tenute ad inviare la comunicazione.
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