La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), della Legge n. 354/1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31 e 117, primo comma, della Costituzione.
La norma era stata censurata nella parte in cui dispone che il colloquio visivo mensile del detenuto in regime differenziato avvenga in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, anche quando si svolga con i figli e i nipoti in linea retta minori di anni quattordici.
La questione era stata sollevata sulla scorta di due reclami i cui soggetti interessati, sottoposti al regime ex 41-bis, si erano opposti al divieto, impostogli dall’amministrazione penitenziaria, di svolgere colloqui visivi senza vetro divisorio con familiari minori di età.
Entrambe le ordinanze di rimessione muovevano da un comune presupposto: la disposizione in esame sarebbe inequivoca nel senso di imporre l’utilizzo del vetro divisorio in ogni circostanza, e dunque anche in occasione dei colloqui visivi con i figli e i nipoti in linea retta minori di qualunque età.
Tale presupposto non è stato condiviso dalla Consulta che ha evidenziato la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, che garantisca un trattamento penitenziario non contrastante con il senso di umanità, anche a tutela del preminente interesse dei minori.
Secondo la Corte - sentenza n. 105 del 26 maggio 2023 - la disposizione censurata non impone affatto in ogni circostanza l’impiego del vetro divisorio.
Il vetro divisorio, infatti, pur potendo costituire un mezzo altamente idoneo allo scopo, in considerazione della sua innegabile efficacia ostativa al passaggio di oggetti, non è imposto dal testo della disposizione primaria, che non ne fa alcuna menzione.
E' quindi possibile che l’amministrazione penitenziaria o la magistratura di sorveglianza, in sede di reclamo, dispongano un colloquio senza vetro divisorio anche con minori di età superiore a dodici anni, "quando sussistano ragioni tali da giustificare una simile scelta, oggetto di adeguata motivazione, volta ad escludere, in particolare, che i minori in questione siano strumentalizzabili per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive".
L'interpretazione privilegiata dalla Consulta risulta compatibile con il dato testuale, e ne consente una lettura adeguata ai parametri costituzionali evocati.
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