Originariamente prevista dalla legge finanziaria 2007, la detrazione fiscale dall’Irpef e dall’Ires, nella misura del 55 e del 65%, per lavori di riqualificazione energetica degli edifici esistenti è stata più volta rivista e prorogata. La legge di stabilità 2014 ha disposto la vigenza della detrazione del 65% per le spese sostenute tra 6.6.2013 e il 31.12.2014. E’ richiesta la presentazione del modello “Ire” all’agenzia delle Entrate per i lavori che iniziano in un periodo d’imposta e proseguono in quello successivo o in quelli successivi.
Sconti per interventi di risparmio energetico
Riduzioni dalle imposte sui redditi, per coloro che operano interventi diretti ad aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, sono state introdotte per la prima volta con legge finanziaria 2007; con successivi provvedimenti, la normativa è stata modificata ed allungata nel tempo.
Il quadro delle attuali agevolazioni fiscali, dopo gli interventi effettuati dalla legge di stabilirà 2014, è così composto:
> 65% per le spese sostenute nel periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
> 50% per le spese sostenute nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici condominiali, o tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, le detrazioni sono così suddivise:
> 65% per le spese sostenute nel periodo dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
> 50% per le spese sostenute nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Dal 1° gennaio 2016, e dal 1° luglio 2016 se si tratta di condomini, gli interventi in parola saranno soggetti alle agevolazioni del 36% ossia rientreranno nel bonus previsto per le ristrutturazioni edilizie.
Si ricorda che fino al 5 giugno 2013 lo sconto ammontava al 55%.
Soggetti interessati
Possono ottenere l’agevolazione i soggetti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, purchè possiedano o detengano, a qualsiasi titolo, l’immobile su cui sono operati gli interventi.
In particolare, si tratta di:
- persone fisiche ed esercenti arti e professioni
- società di persone, società di capitali
- associazioni tra professionisti
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Va ricordato che per l’applicazione dell’aliquota di competenza - ossia 55, 65 o 50 per cento - il riferimento è:
alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali.
alla data di ultimazione della prestazione (criterio di competenza), per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, non rilevando la data dei pagamenti.
Interventi e limiti di detrazione
Le spese, su cui spettano le detrazioni, devono riguardare:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, con una detrazione massima di 100.000 euro;
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi), con una detrazione massima di 60.000 euro;
- l’installazione di pannelli solari, con una detrazione massima di 60.000 euro;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, con una detrazione massima di 30.000 euro.
Dal 2012 sono stati ammessi anche gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
La spesa è detraibile in 10 rate annuali di pari importo.
Gli interventi devono avvenire su edifici “esistenti”, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale: sono esclusi, pertanto gli edifici in costruzione.
Il limite massimo di detrazione va riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e ne fruiscono i soggetti che partecipano alla spesa in relazione all’onere da ciascuno effettivamente sostenuto e rimasto a carico.
L’agenzia delle Entrate ha specificato che:
-> le imprese possono beneficiare della detrazione solo per i fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale (risoluzione n. 340/2008)
-> le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita non possono utilizzare tale detrazione per spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce” (risoluzione n. 303/2008).
Rientrano nell’agevolazione:
∞ le spese per prestazioni professionali utili sia per la realizzazione degli interventi che per la predisposizione della documentazione richiesta per fruire della detrazione
∞ le spese per opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio energetico.
Documentazione ed adempimenti
Per le suddette tipologie di interventi di risparmio energetico è richiesta la produzione di apposita documentazione:
- asseverazione di un tecnico abilitato diretta a dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
- certificazione energetica dell’edificio che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio (dal 4 agosto 2013 sostituita dall’Ape).
- comunicazione all’ENEA
- comunicazione all’Agenzia delle Entrate della prosecuzione dei lavori oltre l’anno.
Comunicazione lavori che proseguono oltre l’anno di imposta
Una particolare comunicazione è dovuta dal contribuente nel momento in cui gli interventi iniziati, mirati al risparmio energetico, proseguono nel successivo o nei successivi periodi di imposta.
Tale adempimento consente di informare l’Agenzia delle spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, per permettere il monitoraggio della spesa statale per ciascun esercizio finanziario.
La comunicazione avviene mediante l’invio del modello “Ire” - approvato con provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 6/5/2009 e reperibile sul sito della stessa - da effettuare:
entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, per persone fisiche e soggetti diversi con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare
entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese, per soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Il modello deve essere inviato quando:
i lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, ossia iniziano in un periodo d’imposta e proseguono in quello successivo o in quelli successivi;
le spese vengono sostenute in più periodi di imposta.
Ad esempio: lavori iniziati nel 2012 e terminati nel 2013 oppure proseguiti nel 2013 e che termineranno nel 2014.
Il modello IRE non deve essere presentato:
per lavori che iniziano e si concludono nello stesso periodo d’imposta (ad esempio, lavori iniziati e terminati nel 2013);
per il periodo o per i periodi d’imposta in cui non sono sostenute spese, anche se i lavori sono iniziati.
La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite soggetti incaricati.
Nel modello vanno indicati
1. dati del dichiarante,
2. dati identificativi dell’immobile oggetto degli interventi,
3. il periodo di riferimento, ossia l’anno in cui sono state sostenute le spese cui la comunicazione si riferisce (cioè 2013 se le spese sono sostenute nel 2013 per lavori che proseguono nel 2014),
4. interventi che proseguono oltre il periodo d’imposta, effettuati sull’immobile individuato nella comunicazione e spese corrispondenti, sostenute nel periodo di riferimento,
5. data di inizio lavori.
L’omessa comunicazione o il ritardo nell’adempimento non producono la decadenza della possibilità della detrazione della spesa.
Tuttavia, si va incontro all’applicazione della sanzione da 258 a 2.065 euro.
Comunicazione all’ENEA
La comunicazione Ire non deve essere confusa con la trasmissione all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, di:
- copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto del 19/2/2007)
- scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati.
La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’indirizzo http://finanziaria2014.enea.it/.
E’ possibile inviare la documentazione anche utilizzando raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente se si tratta di lavori altamente complessi non adeguatamente descritti negli schemi resi disponibili dall’Enea.
QUADRO DELLE NORME |
- Legge finanziaria 2007 (n. 296/2006) - Provvedimento Agenzia Entrate del 6 maggio 2009 - Legge di stabilità 2014 (n. 147/2013) |
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