20/E/2013 sull’esterovestizione

Pubblicato il 04 aprile 2013 Il consueto comunicato stampa delle Entrate annuncia una risoluzione – la n. 20, del 28 marzo 2013 – sui profili elusivi dei contratti di finanziamento bancario a medio e lungo termine stipulati in territorio estero e sull’applicabilità del regime impositivo sulle operazioni – e con esse i provvedimenti, gli atti, i contratti e le formalità inerenti - di credito a medio e lungo termine (articoli 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/1973).

Nel documento, l’Amministrazione finanziaria risponde al quesito con il quale si chiede di conoscere il corretto trattamento da riservare, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, ai contratti relativi alle citate operazioni, che siano stipulati all’estero e destinati a produrre effetti giuridici principalmente in Italia.

Il quesito, in particolare, è volto a conoscere se il comportamento delle parti può essere oggetto di censura alla luce del principio del divieto di abuso del diritto, in quanto la circostanza che la mera sottoscrizione dei contratti avvenga al di fuori dei confini dello Stato può apparire finalizzata ad ottenere un indebito vantaggio fiscale, anche considerando che i contratti di finanziamento, benché formalmente sottoscritti all’estero, sono di fatto formati nel territorio dello Stato.

Netta la replica, che assicura che non rientrano nell’abuso di diritto i contratti relativi a operazioni di finanziamento bancario, a medio e lungo termine, stipulati all’estero e destinati a produrre effetti giuridici in Italia.

Se gli atti necessari per l’erogazione del finanziamento sono predisposti in Italia e vengono trasmessi all’estero per la sola stampa e la sola sottoscrizione dell’atto, la conclusione del contratto, inteso come luogo in cui viene raggiunto il consenso negoziale, avviene dunque sul territorio nazionale, mentre all’estero viene meramente sottoscritto il contratto di fatto già concluso in Italia.

In questa circostanza, il luogo di sottoscrizione del contratto ai fini dell’imposta sostitutiva dei finanziamenti (*), in assenza di ulteriori elementi, non rientra nella definizione di abuso del diritto elaborata dalla costante giurisprudenza, che si sostanzia nell’utilizzo distorto di strumenti giuridici unicamente finalizzato al risparmio d’imposta.

La corte di Cassazione, nelle sentenze (Sezioni unite) n. 30055, n. 30056 e n. 30057 del 2008, ha infatti stabilito che l’abuso del diritto si sostanzia nel divieto di “trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale”.

La semplice stipula all’estero di operazioni di finanziamento bancario con contraenti italiani per finalità operative in territorio nostrano, non realizza dunque il “delitto” dell’abuso del diritto per come definito dalla giurisprudenza.

FORMAZIONE DELL’ATTO

Diversa questione è, per le Entrate, quella del momento di “formazione” dell’atto, al fine di stabilire se tale momento si realizzi in Italia o all’estero.

ESEMPIO. Contratto preceduto dalla scrittura privata semplice = l’atto è da ritenersi formato “per iscritto nel territorio dello Stato italiano”, ex articolo 2 del TUR.

Quando l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata sottoscritti all’estero ripropongono né più né meno l’accordo concluso (**), attraverso il consenso sugli elementi essenziali, in Italia, tali contratti ricadranno nell’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva.

Leggiamo un’ulteriore specifica agenziale, secondo cui per il finanziamento bancario a medio e lungo termine, affinché l’atto possa essere considerato “formato” non è richiesta la scrittura pubblica o privata autenticata, ma è sufficiente una scrittura privata semplice. Di conseguenza, se l’accordo e gli elementi che lo costituiscono sono stati definiti in Italia, non conta se successivamente vi é stato un atto pubblico o privato sottoscritto all’estero: il contratto è di fatto italiano, pertanto é dovuta l’imposta sostitutiva.

Del resto, é sufficiente esibire semplici documenti per comprovare che le condizioni e il finanziamento sono stati sottoscritti nel nostro Paese e che presso la sede straniera è stata espletata una mera formalità.

SANZIONI

Ultima precisazione amministrativa investe l’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione e la dichiarazione infedele.

1. OMESSA O TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE. E’ dovuta una sanzione, che va dal 120 al 240% dell’imposta dovuta (articolo 69 del TUR). In tale circostanza, l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data entro la quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

2. DICHIARAZIONE INFEDELE. Diversamente, ove la dichiarazione sia stata presentata, per le omissioni di cespiti o per dichiarazione infedele la sanzione sale dal 200 al 400% della differenza tra il tributo dovuto e il tributo già applicato (articolo 72 del TUR). In tale circostanza, l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione.

_______________________

Nota (*). Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16 del D.P.R. n. 601/1973, sono tenuti a corrispondere - in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative – un’imposta sostitutiva. Essi devono dichiarare le somme sulle quali viene calcolata l’imposta, presentando due distinte dichiarazioni, delle quali la prima (entro tre mesi dalla scadenza del semestre) relativa alle operazioni effettuate nel primo semestre dell’esercizio, la seconda (entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio) relativa alle operazioni effettuate nel secondo periodo dell’esercizio stesso, ex art. 20 del D.P.R. n. 601/1973.

Nota (**)
. Per l’articolo 1326 del Codice Civile, un contratto è considerato concluso nel momento in cui l’accordo è stato raggiunto e le parti ne sono a conoscenza.
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