2 luglio alla cassa per la rivalutazione di terreni e quote sociali

Pubblicato il 27 giugno 2012 Il 30 giugno scade il termine per il versamento dell'unica o della prima rata relativa alla rivalutazione dei terreni e delle quote di società non quotate possedute da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, alla data del 1° luglio 2011, così come stabilito dall'articolo 7 del Decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.

Il versamento viene rinviato a lunedì 2 luglio, cadendo il giorno 30 di sabato, e può essere effettuato in unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno. Sull'importo delle rate successive alla prima sono devoluti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata. La scadenza è perentoria e, in caso di mancato versamento, la rivalutazione non viene considerata valida con la conseguenza che non produrrà effetto in sede di futura cessione del terreno agricolo od edificabile oppure delle quote/azioni.

La vera novità di quest’anno è la possibilità di scomputare dal pagamento dell'imposta sostitutiva dovuta, l'imposta già versata in occasione di precedenti rivalutazioni relative ai medesimi beni. In altri termini, è consentito compensare l'imposta sostitutiva dovuta con quella versata in occasione di precedenti rivalutazioni riferite agli stessi beni anche nel caso in cui la seconda perizia riporti un valore inferiore a quello della perizia precedente. Si tratta di una novità non irrilevante se si tiene conto del fatto che in passato era consentito chiedere solo il rimborso entro i 48 mesi successivi (art. 38, Dpr n. 602/73) e, dunque, chi aveva usufruito delle precedenti leggi di rivalutazione e voleva procedere ad una nuova operazione di affrancamento, doveva necessariamente versare la nuova imposta sostitutiva e chiedere separatamente il rimborso di quella precedentemente versata.

La compensazione trova riscontro nella dichiarazione dei redditi: i dati dell'affrancamento e del versamento devono essere riportati nel Modello Unico, nel quadro RT per quanto riguarda i titoli e nel quadro RM per quanto attiene alle aree.

L’Agenzia delle Entrate ha commentato tale novità nella circolare n. 47/E/2011. In tale documento di prassi si specifica che il contribuente non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione e ha la possibilità di ripartire in tre rate uguali il debito d’imposta che residua sottraendo dall’importo dovuto per il nuovo affrancamento le rate già pagate in precedenza. Tuttavia, la circolare non specifica in che modo operativamente debbano essere effettuate queste compensazioni, con il rischio che, a poco meno di una settimana dall’adempimento, i contribuenti hanno ancora molti dubbi al riguardo.
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