17/E/2015, dal Fisco chiarimenti su varie questioni interpretative

Pubblicato il 27 aprile 2015 Con la circolare n. 17 del 24 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su alcune questioni interpretative riguardanti gli oneri detraibili, gli oneri deducibili, i redditi di lavoro dipendente e le imposte indirette.

L’Agenzia ha, infatti, raccolto in un unico documento di prassi vari dubbi in materia di Irpef prospettati dai Caf e da altri intermediari.

Alcuni chiarimenti

Agevolazioni multiple su immobili – Dopo la chiusura di un lavoro agevolato su un immobile può esserne avviato subito un altro. Non deve trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi per considerarli autonomi e per beneficiare per entrambi di un limite di spesa di 96.000 euro ciascuno.

Quindi, se su un immobile già oggetto di ristrutturazione negli anni precedenti, viene effettuata una nuova ristrutturazione, che non consiste nella prosecuzione dei lavori già realizzati, il contribuente potrà avvalersi di una nuova detrazione nei limiti in vigore nel momento dei bonifici di pagamento. Pertanto, se per un intervento di recupero edilizio si è usufruito della detrazione del 50% su spese fino a 96.000 euro per gli anni passati, è ora possibile agevolare un’altra spesa di 96.000 euro per un intervento autonomo e distinto rispetto ai precedenti e l’autonomia del nuovo lavoro deve essere desumibile oltre che dagli adempimenti amministrativi riguardanti l’attività edilizia, anche dagli elementi riscontrabili in via di fatto (denuncia di inizio attività, collaudo dell’opera e dichiarazione di fine lavori).

Trasferimento mortis causa e rate residue della detrazione - Le rate residue della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili, non possono essere trasferite agli eredi del soggetto acquirente dal momento che non sono applicabili le stesse regole che disciplinano il bonus sulle ristrutturazioni.

Per quanto riguarda, invece, i beni immobili, la circolare 17/E specifica in merito alla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, che se l’erede, che detiene l’immobile direttamente al momento del decesso dell’avente diritto, concede poi in comodato o locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione degli anni in cui l’immobile non è da lui detenuto direttamente. Potrà, invece, tornare a beneficiare della detrazione delle rate residue solo nel momento in cui otterrà di nuovo la detenzione materiale e diretta del bene.

Spese per il coniuge separato
– In caso di separazione dei coniugi, sono deducibili dal reddito gli assegni periodici pagati al coniuge per il suo mantenimento. Tra tali spese deducibli rientra anche il cosiddetto contributo casa, pagato periodicamente all’ex coniuge e al figlio per la copertura dei canoni di locazione e per le spese condominiali, se ciò risulta dal provvedimento di separazione legale del giudice, in quanto considerate come un contributo per il mantenimento del coniuge. Tale deducibilità è riconosciuta pari alla metà delle spese sostenute; mentre nel caso in cui l’ammontare del contributo casa non è fissato dall’autorità giudiziaria, esso può essere determinato per relationem.

Reddito estero
- Il reddito estero deve essere tassato dai contribuenti residenti in Italia rideterminandolo secondo le regole interne relative alle varie categorie. Specifica, dunque, la circolare 17/E/2015 che alla determinazione del reddito di lavoro dipendente non concorrono i contributi versati dal datore di lavoro, quindi, il reddito estero va dichiarato al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati all’estero.
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