119/E/2014. Registrazione in termine fisso anche per i decreti ingiuntivi esecutivi

Pubblicato il 02 gennaio 2015 E’ parere dell’Amministrazione finanziaria – reso nella risoluzione dell’agenzia delle Entrate n. 119 del 31 dicembre 2014 – che, in virtù del combinato disposto dell’articolo 37 del TUR e dell’articolo 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte I, ad esso allegata, gli atti dell’autorità giudiziaria (ivi compresi i decreti ingiuntivi esecutivi) che definiscono il giudizio, sono soggetti a registrazione in termine fisso e scontano l'imposta proporzionale con aliquota del 3%, anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.

Sempre per espressa previsione di norma, gli atti emanati dall’autorità giudiziaria non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’Iva.

ALTERNATIVITA'

L’Agenzia interpreta dunque le intenzioni del Legislatore di regolamentare esplicitamente l’applicabilità del principio di alternatività IVA/Registro anche in relazione agli atti emanati dall’autorità giudiziaria.

Sulla tassazione dei decreti ingiuntivi che recano condanna al pagamento del debitore principale e del fideiussore, l’Amministrazione finanziaria ribadisce il principio, già espresso in sede di prassi, dell’unicità della tassazione dei decreti ingiuntivi a prescindere dalla circostanza che la prestazione sia adempiuta dal debitore in esecuzione del contratto principale o dal fideiussore, quale coobbligato in solido, in virtù dell’obbligazione accessoria di garanzia; principio confermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha più volte ribadito che l’imposta di registro deve essere applicata una sola volta, anche se il decreto di condanna è impartito nei confronti di due o più condebitori in solido. Ciò poiché il fatto rilevante ai fini impositivi “e’ il conseguimento da parte del creditore di titolo esecutivo per il soddisfacimento del proprio diritto, a prescindere dalla fonte del diritto stesso nel rapporto con l'intimato (separatamente tassabile, ove integri l’atto da registrare)”.

Ferma restando la tassazione con imposta fissa di registro del decreto ingiuntivo che condanna il debitore principale quanto il fideiussore al pagamento di somme in dipendenza di un finanziamento soggetto ad Iva, l’enunciazione nell’atto del rapporto fideiussorio può assumere rilevo, ai fini dell’imposta di registro, qualora lo stesso non sia stato a suo tempo assoggettato a registrazione.

In sostanza, la tassazione della fideiussione non resta attratta nella disciplina tributaria dell’Iva per il solo fatto che il creditore sia un soggetto IVA.

L’enunciazione nel decreto ingiuntivo della fideiussione andrà, perciò, autonomamente valutata ai fini dell’imposta di registro ed assoggettata a tassazione secondo i principi dettati dall’articolo 22 del TUR.

In particolare:

- se l’atto di fideiussione non registrato è riconducibile tra gli atti da assoggettare a registrazione in termine fisso trovano applicazione anche le sanzioni previste, per omessa registrazione del contratto, dall’articolo 69 del TUR;
- se l’atto di fideiussione enunciato non rientra, invece, tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, l’imposta si applica solo sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita.

Resta fermo che nell’ipotesi in cui il negozio fideiussorio enunciato nel decreto ingiuntivo e non registrato rientri tra le operazioni soggette all’Iva, trova applicazione l’imposta di registro nella misura fissa, in applicazione del principio di alternatività di cui all’articolo 40 del TUR.
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