Zfu, compensazioni con Mod. F24 senza limiti

Pubblicato il 04 aprile 2015 Le compensazioni dei crediti derivanti dalle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle piccole e medie imprese operanti nelle Zone franche urbane (Zfu), effettuate ai sensi del Dlgs 241/1997 (art. 17), non subiscono alcuna limitazione: esse, infatti, non sono sottoposte all’obbligo di apposizione del visto di conformità (articolo 1, comma 574, legge 147/2013) né al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti (articolo 3, Dl 78/2010).

Questo il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 36 del 3 aprile 2015, con la quale si è risposto ad alcuni interrogativi specifici circa la possibilità della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle piccole e medie imprese delle Zone franche urbane.

L’Agenzia – dopo aver ripercorso il quadro normativo di riferimento e quanto già specificato al riguardo nei precedenti documenti di prassi – ricorda che nelle Zone franche urbane (in special modo quella del comune de L’Aquila) le micro e piccole imprese possono usufruire di particolari esenzioni da imposte sui redditi e Irap, Imu e contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Tali esenzioni possono essere fruite mediante l’utilizzo di specifici codici tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24, che sono stati istituiti proprio per le Zfu.

Conclude la risoluzione n. 36/E che le compensazioni effettuate in tale ambito rappresentano una modalità tecnica di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive entro il limite delle risorse stanziate, per cui esse non sono sottoposte all'obbligo di apposizione del visto di conformità, né al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti.
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