A decorrere dal 1° gennaio 2016, entrano nella white list ai fini della Tobin tax: Liechtenstein, Corea del Sud, Russia, Mauritius e San Marino.
Lo stabilisce il provvedimento n. 84383 del 30 maggio 2016 dell'Agenzia delle Entrate. Il provvedimento aggiorna i precedenti in materia.
Si ricorda che la lista degli Stati o i territori con cui l’Italia non ha accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti serve per l’individuazione dei soggetti tenuti all’imposta – indiretta - sulle transazioni finanziarie, la c.d. “Tobin tax” (articolo 1, comma 491, legge 228/2012).
Tre sono le operazioni considerate ai fini della Tobin tax:
Versano l’imposta, quando in una stessa operazione imponibile intervengono più intermediari, coloro che ricevono direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine dell’esecuzione.
Si considerano acquirenti o controparti finali dell’ordine i soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti fiscali, individuati con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e che a qualsiasi titolo intervengono nell’esecuzione dell’operazione.
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