Solo le reti-soggetto iscritte al Registro delle imprese possono beneficiare del voucher digitalizzazione, mentre ne sono escluse le reti d’impresa non dotate di soggettività giuridica (cd. reti-contratto).
E’ una delle ultime Faq, datate 20 dicembre 2017, pubblicate dal ministero dello Sviluppo Economico in materia di voucher digitalizzazione.
Tra le precisazioni, viene affermato che la variazione della sede operativa dell’impresa dopo la data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni deve essere tempestivamente comunicata al MiSE, e questo sarà tenuto a valutare il mantenimento delle agevolazioni considerando le disposizioni attuative dell’intervento agevolativo.
Con riferimento alle aziende che svolgono la propria attività sull'export di beni e/o servizi, il MiSE ricorda che in base all’art. 3, comma 12, DM 24 ottobre 2017, le agevolazioni non possono essere concesse per interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il sostegno ad attività connesse all’esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d’impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all’estero o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione.
Tuttavia, non rientrano tra gli aiuti all’esportazione quelli riguardanti costi di partecipazione a fiere commerciali oppure quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o Paese terzo.
Si chiarisce che per “impresa unica”, nel modulo di domanda di prenotazione del voucher, deve intendersi un insieme di imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
Per individuare l’“impresa unica”, non è importante il fatto che un’impresa sia controllata o controlli un’impresa localizzata in un altro Stato.
Ammessi all’agevolazione, nel caso di acquisto di soluzioni software, i costi per l’acquisizione dei programmi informatici (anche a titolo di licenza d’uso) a condizione che gli stessi risultino iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali. Risposta negativa, invece, per i costi sostenuti per canoni che, pur consentendo l’utilizzo dei software, non comportino l’acquisto del software da parte dell’impresa. Le licenze d’uso devono prevedere una durata tale da consentire il loro mantenimento nei tre anni successivi all’erogazione del voucher.
A titolo esemplificativo vengono indicate le spese non agevolate:
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