Con il decreto direttoriale n. 1933 del 19 novembre 2024 sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso all’agevolazione “Voucher 3I - investire in innovazione”, disciplinata dal decreto del MIMIT dell’8 agosto 2024.
In particolare, vengono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento del Voucher 3I volto a promuovere, tra le microimprese e le start-up innovative, la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e a sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione attraverso il sostegno all’acquisizione dei servizi di consulenza.
Tali servizi sono relativi:
Per la concessione del Voucher 3I sono disponibili le risorse stanziate dall’articolo 6 della L .n. 206/2023 pari a complessivi 9 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro per l’anno 2023 e di 1 milione di euro per l’anno 2024, al lordo dei compensi spettanti a Invitalia.
Il voucher è destinato alle startup innovative e alle microimprese.
Una startup “innovativa” per essere considerata tale deve:
Mentre, è definita “microimpresa” una società che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro.
Il Voucher 3I è funzionale all’acquisizione, da parte di microimprese e start-up innovative, di servizi specialistici di consulenza per la brevettazione. Nello specifico, il Voucher 3I è concesso, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, nelle seguenti misure:
I chiarimenti delle FAQ |
In cosa consiste il servizio a), relativo alla verifica della brevettabilità dell’invenzione ed effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive al deposito della domanda di brevetto? Può richiedere questo servizio la start up innovativa o microimpresa che voglia verificare se la propria idea possieda i requisiti di brevettabilità, ossia che abbia i requisiti di novità e attività inventiva ritenuti validi per procedere con la brevettazione. È una ricerca che si effettua prima della presentazione di una domanda di brevetto e che serve a definire se esistono idee già brevettate con contenuti correlabili. Il supporto della società di consulenza è, quindi, di ricerca e di interrogazione di banche dati nazionali e internazionali (libere e a pagamento). La relazione finale dovrà riportare una descrizione generica dell’idea (che non comprometta la segretezza della stessa), l’esito della verifica (anche negativa), il numero e le specifiche banche dati considerate. |
In cosa consiste il servizio b), relativo alla stesura della domanda di brevetto e deposito della stessa presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi? Può richiedere questo servizio la start up innovativa o microimpresa che voglia essere accompagnata nella redazione dei documenti necessari per presentare una domanda di brevetto nazionale. La documentazione prodotta per accedere a Voucher 3I non sostituisce in alcun modo la documentazione richiesta dall’UIBM. Nella relazione finale occorrerà indicare il numero della domanda di brevetto e la data di presentazione all’UIBM. |
In cosa consiste il servizio c), relativo al deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto? Può richiedere questo servizio la start up innovativa o microimpresa che voglia essere accompagnata nella fase di internazionalizzazione di una domanda di brevetto nazionale di cui rivendichi la priorità. Si ricorda che:
Nella relazione finale occorrerà indicare, a seconda dei casi, il numero e la data di presentazione della domanda internazionale di brevetto (PCT), o di quella europea presso l’EPO, o di quella presso l’Ufficio brevetti nazionale di ogni Paese di interesse. |
In che misura il voucher sul servizio c) copre la consulenza per l’estensione all’estero della domanda? Posso richiedere l’estensione anche a più Paesi? Il voucher copre le spese per la stesura della documentazione brevettuale nella lingua estera e per il deposito presso l’Ufficio estero, direttamente o utilizzando i canali di internazionalizzazione EPO e WIPO. È possibile concordare con il consulente la presentazione della domanda di estensione presso più Paesi, fermo restando l’ammontare del voucher, invariabilmente pari a 4.000 euro + IVA. |
ATTENZIONE: Sono esclusi dal Voucher 3I gli oneri concernenti il deposito della domanda di brevetto.
Ogni microimpresa e startup innovativa può presentare una sola domanda di agevolazione avente ad oggetto uno dei servizi. I servizi possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e avvocati, iscritti negli appositi elenchi predisposti e gestiti dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense.
I Voucher 3I sono concessi sulla base di una procedura automatica a sportello: non ci sono graduatorie o scadenze per la presentazione delle domande, che vengono valutate da Invitalia in base all’ordine di arrivo, fino a esaurimento dei fondi.
Le domande di agevolazione, aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi di consulenza relativi agli ambiti di cui all’articolo 3 del decreto 8 agosto 2024, devono essere presentate dalle microimprese e dalle start-up innovative interessate, a pena di invalidità, esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia nell’apposita sezione del sito internet www.invitalia.it, a partire dalle ore 12.00 e fino alle ore 18.00 del 10 dicembre 2024 e dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00 dei giorni lavorativi successivi, fino a esaurimento delle risorse disponibili per il riconoscimento dei voucher.
Invitalia procede a dare tempestiva comunicazione sul proprio sito internet dell’esaurimento delle risorse disponibili e della conseguente chiusura dello sportello agevolativo a partire dal giorno successivo a quello di esaurimento delle risorse.
Per le domande di agevolazione presentate nell’ultimo giorno di apertura dello sportello agevolativo e prive di copertura finanziaria, Invitalia procede a comunicare la “sospensione” dell’iter agevolativo, nelle more dell’accertamento di eventuali economie conseguenti a rinunce o esiti negativi delle attività di verifica relative alle domande presentate precedentemente.
Detta sospensione opera per un periodo massimo di 180 giorni, decorsi i quali le domande di agevolazione rimaste prive di copertura finanziaria si intendono decadute. La domanda di agevolazione, che deve essere redatta secondo il modello reso disponibile da Invitalia, deve contenere la descrizione del servizio di consulenza richiesto e il nominativo del fornitore del servizio individuato. Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:
a) accettazione della richiesta da parte del fornitore del servizio, redatta secondo lo schema reso disponibile da Invitalia (cd. accordo di consulenza). In particolare, l’accordo, compilato in ogni sua parte, deve essere sottoscritto digitalmente dal consulente prescelto e dal legale rappresentante della società. Non sarà possibile redigere e inviare una domanda senza allegare tale documento. Sarà, inoltre, necessario che vi sia piena corrispondenza tra i dati relativi al fornitore (nominativo, partita IVA / codice fiscale ecc.) indicati nell’accordo di consulenza e quanto riportato nella domanda di ammissione. In assenza di tale conformità, Invitalia non potrà prendere in esame la domanda presentata.
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000), redatta secondo lo schema reso disponibile dal da Invitalia, relativa ai seguenti elementi:
NOTA BENE: Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate non sono oggetto di valutazione e sono dichiarate decadute.
Trasmessa la domanda di agevolazione, la piattaforma fornisce conferma all’impresa richiedente dell’avvenuta presentazione e trasmette il Codice unico di progetto (CUP), assegnato alla domanda attraverso il registro nazionale degli aiuti di Stato.
Le attività di verifica delle domande di agevolazione sono svolte da Invitalia sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze e comprendono l’accertamento, sulla base delle informazioni fornite nel modulo di domanda e nella documentazione allegata a esso, dei seguenti elementi:
Le verifiche sono svolte da Invitalia entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
In caso di esito positivo delle verifiche, Invitalia, espletati gli adempimenti connessi al funzionamento del registro nazionale degli aiuti di stato, rilascia il Voucher 3I notificandolo all’impresa richiedente e al fornitore del servizio individuato. In caso di esito “negativo” delle verifiche il soggetto gestore provvede a comunicare all’impresa richiedente il “diniego” della domanda.
Il percorso per ottenere l’incentivo |
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Invitalia verifica la documentazione ricevuta dal fornitore e procede al pagamento del voucher nei suoi confronti (in caso di verifica negativa procede con il diniego al pagamento). I servizi oggetto del Voucher 3I devono essere erogati dal fornitore del servizio entro e non oltre 120 giorni decorrenti dalla data di notifica dell’avvenuto rilascio del Voucher 3I. Entro detto termine l’impresa richiedente è tenuta a trasmettere a Invitalia una relazione conclusiva dettagliata sul servizio ricevuto, redatta secondo apposito modello, sottoscritta dal fornitore del servizio e controfirmata dall’impresa beneficiaria.
Unitamente alla relazione l’impresa richiedente dovrà trasmettere:
Invitalia, poi, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione accerta la completezza e la regolarità dell’intera documentazione ricevuta e la presenza del fornitore del servizio negli elenchi.
In merito ai voucher rilasciati per l’acquisizione dei servizi, Invitalia procede altresì ad accertare l’intervenuto superamento delle verifiche preliminari di ricevibilità della domanda di brevetto presentata, effettuate dalla direzione generale per la proprietà industriale-Ufficio italiano brevetti e marchi. In caso di esito positivo delle predette verifiche, il gestore autorizza il fornitore del servizio a emettere, esclusivamente nei confronti del Soggetto gestore, la fattura della prestazione eseguita.
La fattura stessa deve necessariamente riportare il codice CUP. Invitalia procede con il pagamento del voucher direttamente al fornitore del servizio entro 30 giorni dalla ricezione della fattura. In caso di esito negativo delle verifiche, si applica la revoca del Voucher 3I.
I vantaggi della procedura |
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ATTENZIONE: Non sono ammesse, in nessuna fase del procedimento, variazioni del fornitore del servizio rispetto a quello individuato in sede di presentazione della domanda di agevolazione.
Il Voucher 3I rilasciato è revocato qualora:
Ulteriori chiarimenti delle FAQ |
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Cos’è l’accordo di consulenza nell’ambito delle procedure per l’accesso al Voucher 3I? |
L’accordo di consulenza è il modulo standard che deve essere sottoscritto dal consulente e dalla proponente e deve essere caricato – da quest'ultima – tra gli allegati della domanda nell'apposita sezione "allegati" della piattaforma informatica. La sua parziale, incompleta, errata predisposizione rende la domanda NON ESAMINABILE. |
Nel caso voglia avvalermi di un consulente che opera per conto di una società/studio professionale/studio associato, sulla domanda per accedere al voucher e sull’accordo di consulenza devo indicare il nominativo e la partita IVA del consulente che eroga il servizio o quelli della società? |
Nella domanda di agevolazione e nell’accordo di consulenza devono essere indicati il nominativo e il codice fiscale del consulente (persona fisica) che eroga il servizio; mentre la partita IVA – che deve coincidere con quella che sarà riportata in fattura – deve essere quella della società / studio professionale/studio associato nell’ambito del quale il consulente presta la propria attività professionale. Sia il nominativo del consulente che eroga il servizio sia la partita IVA della società / studio professionale /studio associato devono coincidere con quanto riportato negli elenchi gestiti dagli Ordini e trasmessi a Invitalia. Qualora la partita IVA indicata nell’accordo di consulenza NON fosse corretta o presente nei suddetti elenchi, comunicati come previsto dal decreto ministeriale del 8 agosto 2024, la domanda di voucher sarà dichiarata NON ESAMINABILE, per impossibilità di verificare la coincidenza tra consulente e partita IVA. |
Cosa deve fare il fornitore per ottenere il rimborso del voucher? |
Una volta erogato il servizio, il fornitore trasmette a Invitalia:
La fattura elettronica relativa al servizio erogato potrà essere emessa dal fornitore dopo aver ricevuto l’esito delle verifiche sulla documentazione prodotta. Invitalia procede al pagamento del voucher entro 30 giorni dalla ricezione della fattura. |
Posso utilizzare una modalità di fatturazione diversa da quella elettronica? |
No, Invitalia paga il fornitore che ha erogato il servizio a fronte di una fattura elettronica che rispetti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e contenga le informazioni necessarie per ricollegare il fornitore stesso alla start up innovativa beneficiaria del voucher. Le altre modalità di emissione richiedono tipologie di controllo che rischiano di ampliare i tempi di pagamento oltre quelli previsti dalle normative di attuazione della misura. |
Cosa è la relazione finale? |
La relazione finale è il documento che dovrà essere obbligatoriamente presentato alla conclusione del servizio da parte del fornitore e che attesta i risultati derivanti dall'erogazione del servizio stesso. Il documento deve essere redatto utilizzando il form messo a disposizione da Invitalia e deve essere sottoscritto digitalmente dalla beneficiaria e dal consulente. La relazione deve essere inviata a Invitalia entro 120 giorni dalla data della comunicazione di rilascio del voucher: decorso tale termine, il voucher decade automaticamente. |
Ho già ricevuto agevolazioni in regime de minimis; posso ottenere le agevolazioni di Voucher 3I? |
Sì, purché il totale delle agevolazioni ricevute in de minimis non siano superiori a 300.000 euro, facenti riferimento complessivamente ai due esercizi finanziari precedenti l’invio della domanda e l’esercizio finanziario in corso. |
Quadro Normativo |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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