Voto di scambio punito se si accettano i metodi di intimidazione mafiosi
Pubblicato il 29 agosto 2014
Ai sensi del nuovo articolo 416-ter del Codice penale, per come formulato dalla Legge n. 62/2014, le
modalità di procacciamento dei voti devono costituire oggetto del
patto di scambio politico-mafioso, in funzione dell'esigenza che il candidato possa contare sul concreto
dispiegamento del potere di intimidazione proprio del sodalizio mafioso e che quest'ultimo si impegni a farvi ricorso, ove necessario.
Per la configurabilità e, quindi, punibilità del voto di scambio, è necessaria, in capo all'imputato, la piena rappresentazione e volizione di aver concluso uno scambio politico-elettorale implicante l'impiego da parte del sodalizio mafioso
“della sua forza di intimidazione e costrizione della volontà degli elettori”.
E' quanto precisato dalla Cassazione con la sentenza n.
36382 del 28 agosto 2014.