È stato pubblicato, sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 227 del 30 settembre 2015, il decreto legge n. 153 del 30 settembre 2015 (Misure urgenti per la finanza pubblica), che proroga la voluntary disclosure.
Per la presentazione dell’istanza di adesione alla procedura c'è tempo fino al 30 novembre 2015.
Per presentate l’integrazione dell’istanza e la documentazione a corredo la scadenza è al 30 dicembre 2015, anche per coloro che abbiano già presentato l’istanza entro la data di entrata in vigore del decreto.
Si risolve la questione dei conti o libretti in forma anonima.
Sono, infatti, rese inapplicabili le sanzioni in materia di antiriciclaggio - legge 231/2007 - per le violazioni del divieto di utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri. Il conto corrente anonimo non era coperto dalla collaborazione volontaria. Per il contribuente che avesse aderito alla voluntary voleva dire pagare delle sanzioni aggiuntive per i conti anonimi e vedersi segnalare l'operazione ai fini antiriciclaggio dai professionisti che avessero seguito la pratica. Ora il tutto è superato.
E risolto è anche il rischio di accertamenti parziali, ammessi nella norma sulla voluntary disclosure, notificati anno per anno, perché legati alla scadenza del periodo di imposta. Viene, infatti, unificato al 31 dicembre 2016 il termine di conclusione dell'accertamento della procedura.
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