Voluntary disclosure, la GdF si fa avanti
Pubblicato il 06 marzo 2014
In audizione in Commissione Finanze alla Camera, la Guardia di Finanza ha avanzato precise richieste in merito alla
voluntary disclosure, ex decreto n.
4/2014, pubblicato in “
Gazzetta Ufficiale” il 29 gennaio 2014.
È chiesta l’introduzione del reato di autoriciclaggio e la possibilità di acquisire, dal primo momento formale di partecipazione alla voluntary disclosure, informazioni sulla collaborazione per l’emersione di capitali all'estero trasmesse alla Guardia di finanza, nel “
pieno rispetto della privacy” (consulta l'articolo "
Mef: la voluntary disclosure non mette al riparo dagli obblighi antiriciclaggio").
Le motivazioni
Reato di autoriciclaggio: chiesto perché l’attuale formulazione degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale (clausola di riserva) non consente di “punire a titolo di riciclaggio e di reimpiego chi abbia commesso, o concorso a commettere i reati da cui tali beni, denaro, o altra utilità provengono”, insomma chi ricicla per sé i proventi dei propri illeciti.
Acquisizione delle informazioni sulla collaborazione: il fine è di scongiurare il rischio che l'agenzia delle Entrate, “
tratta in inganno da documentazione falsa”, permetta l'adesione alla procedura a contribuenti non in possesso dei requisiti di legge, che abbiano commesso illeciti gravi. La GdF, in sostanza, potrebbe verificare che sul collaboratore volontario non siano in corso indagini, magari ancora coperte da segreto investigativo, per reati "incompatibili" con la regolarizzazione.
Infine, è stato chiesto di considerare l’applicazione delle relative sanzioni amministrative allorché dalla ricostruzione documentale fosse evidenziata l’infrazione del trasferimento non dichiarato all'estero di contanti per importi superiori al tetto di 10mila euro.