Voluntary disclosure, con il waiver niente raddoppio anche senza trasferimento beni

Pubblicato il 01 maggio 2015 Il waiver - la liberatoria che deve essere rilasciata agli intermediari finanziari dai contribuenti che intendono avvalersi della collaborazione volontaria - controfirmato dall’intermediario, da presentare (in copia assieme alla richiesta di collaborazione) all’Agenzia delle Entrate, è disponibile in bozza di fac-simile sul sito delle Entrate. Ne dà notizia il comunicato stampa agenziale del 30 aprile 2015.

Dà il via alla voluntary disclosure, perché permette agli intermediari di trasmettere tutti i dati che riguardano le attivita` oggetto della procedura alle Autorita` finanziarie italiane richiedenti. Comprenderà le operazioni che sono state o che saranno effettuate sul rapporto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello più recente oggetto della procedura (se 2013 parte dal 1°gennaio 2014).

La presentazione del waiver consente al contribuente:

- di ottenere una riduzione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi dichiarativi, previsti dall’art. 4 del Dl 167/1990, della meta` del minimo edittale, anche se il contribuente non trasferisce le attivita` oggetto di collaborazione in un Paese non appartenente all’UE o allo SEE che assicura lo scambio automatico di informazioni;

- la non applicazione del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del Dl 78/2009, nel caso in cui le attivita` finanziarie vengano detenute o trasferite nella Confederazione Elvetica, in Liechtenstein o nel Principato di Monaco, in quanto Stati che hanno sottoscritto un accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale secondo gli standard OCSE entro il 2 marzo 2015.

Per evitare il raddoppio dei termini, inoltre, se il contribuente trasferisce, successivamente all’attivazione della procedura, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall’Italia o dagli Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, deve rilasciare all’intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono trasferite, l’autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto della procedura a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale avviene il trasferimento.

L'Agenzia si aspetta che il suo contenuto possa essere arricchito anche con il contributo dei cittadini, degli operatori del settore e dei professionisti.
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